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Rifiutopoli: per i giudici gli elementi non sono sufficienti a configurare i reati contestati

Redazione Centrale di Redazione Centrale
26 Febbraio 2016
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Pescara. Dubbia sussistenza del reato, profili di illiceita’ che non reggono alle risultanze istruttorie, accusa inconsistente o sfornita di prove. Sono alcuni dei motivi che hanno portato all’assoluzione dell’ex assessore regionale alla Sanita’ Lanfranco Venturoni, dell’imprenditore Rodolfo Di Zio, del parlamentare di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, dell’imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio e dell’ex amministratore delegato della societa’ Team Teramo Ambiente Vittorio Cardarella, nell’ambito della cosiddetta “Rifiutopoli abruzzese”. giustizia- tribunaleLe motivazioni del Tribunale collegiale di Pescara, presieduto da Angelo Zaccagnini, sono contenute in una cinquantina di pagine. L’inchiesta dei pm Anna Rita Mantini e Gennaro Varone, che riguardava fatti avvenuti tra il 2006 e il 2009, ruotava attorno alla realizzazione dell’impianto di bioessiccazione a Teramo. Nel mirino della procura “un piano di svuotamento della societa’ Team” che sarebbe stato messo in atto, “per far ottenere alla Deco, senza il ricorso al metodo dell’evidenza pubblica, l’affidamento dell’appalto per la costruzione e la gestione di un impianto di bioessiccazione”. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio, peculato, turbativa d’asta, millantato credito. Nello specifico, il tribunale ritiene che “gli elementi di carattere sospetto costituiti dalle mail e dal contenuto delle intercettazioni, non sono sufficienti ai fini della configurabilita’ del reato contestato, pur disvelando le mire ‘espansionistiche’ di Deco/Rodolfo Di Zio”. Per quanto riguarda i finanziamenti di Di Zio al partito cui apparteneva Venturoni, il collegio sottolinea che: “dal complessivo quadro delle risultanze istruttorie, non emerge la prova di versamenti irregolari, ne’ di contribuzioni elettorali che risultino con ragionevole certezza contropartita di accordi di natura corruttiva”. Relativamente alle presunte pressioni che, in cambio di contributi elettorali, sarebbero state esercitate dal parlamentare Di Stefano per esautorare Riccardo La Morgia dalla presidenza del Consorzio dei rifiuti Lanciano, i giudici sostengono che “le complessive risultanze istruttorie sono tali da non rendere condivisibile la ricostruzione del pm”. Sulle presunti pressioni di Di Stefano per la modifica della legge necessaria per consentire la costruzione dell’inceneritore, il tribunale afferma: “appare chiaro che, se di pressioni si puo’ parlare, esse non sembrano idonee a configurare oggetto di scambio corruttivo”. “In ogni caso”, si legge nelle motivazioni, “lo scambio corruttivo formulato nel capo di imputazione non e’ lineare e plausibile, in quanto non era nei poteri di Di Stefano incidere sulla modifica della legge regionale, da demandare necessariamente al consiglio regionale, in quanto prerogativa consiliare”.

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