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Obbligo mascherine dopo le 19 in centro storico all’Aquila, ecco tutte le norme contenute nella nuova ordinanza comunale

Annunziata Morelli di Annunziata Morelli
1 Giugno 2020
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L’Aquila. Obbligo di mascherina a partire dalle 19, tutti i giorni, negli spazi antistanti i pubblici esercizi e specialmente nelle aree e nelle strade del centro storico particolarmente frequentate; divieto
di consumo di bevande nelle aree pubbliche o di uso pubblico interne ai centri abitati; riapertura di parchi pubblici, ville, giardini comunali e aree attrezzate in cui, comunque, permane il divieto di utilizzo delle aree gioco per bambini: sono alcuni dei punti salienti dell’ordinanza sindacale esecutiva già dalla giornata odierna e in vigore sino al 28 giugno prossimo, pubblicata sull’albo pretorio del sito internet del Comune dell’Aquila.

“Allo scopo di evitare assembramenti di avventori che, in specie nelle ore serali, asportano bevande negli esercizi, per poi stazionare altrove, è proibito a chiunque aggirarsi o stazionare sulle aree pubbliche o di uso pubblico interne ai centri abitati consumando bevande alcooliche o analcooliche
(cosiddetto botellòn)”, si legge nell’ordinanza. Per gli esercizi di vicinato, nei quali è praticata la vendita di alimentari e bevande, è disposto il divieto di vendita di alcolici, anche imbottigliati, dalle ore 21, si legge nel provvedimento. Nella medesima ordinanza viene disposto il permanere in parchi, giardini comunali, aree verdi attrezzate del territorio comunale del divieto di utilizzo delle aree gioco per bambini. All’interno degli stessi spazi, inoltre, sarà obbligatorio accedere muniti di mascherina protettiva qualora non sia possibile mantenere una distanza minima di un metro dalle persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. “L’accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne, sulla quale incombe l’onere della vigilanza, anche sul rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza. È consentita l’attività ludica o sportiva a condizione che per quest’ultima venga rispettata la distanza interpersonale di metri 2, fatta salva la necessità di accompagnatore per i minori di anni 14 o per le persone non completamente autosufficienti e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del Dpcm del 17 maggio 2020”.

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