Chieti. Il Tribunale di Chieti, pronunciandosi su un ricorso promosso dal patronato Inca Cgil e patrocinato dall’avvocato Carmela Panebianco, ha annullato un indebito di 19.091,38 euro che l’Inps aveva notificato ad un ex dipendente Honeywell relativo a somme riscosse a titolo di Naspi.
L’Inps aveva comunicato al lavoratore la decadenza del diritto alla Naspi in quanto era stato rioccupato, con un contratto a termine inferiore a 6 mesi, durante il periodo di mancato preavviso. L’accordo collettivo che aveva dato luogo alla Naspi, sottoscritto anche dalla Fiom Cgil di Chieti, aveva previsto la corresponsione di un incentivo e la
rinuncia al mancato preavviso.
Tuttavia l’Inps ha sostenuto la tesi secondo la quale nell’incentivo pagato dalla ditta dovevano essere ricomprese anche le somme a titolo di indennità di mancato preavviso, tant’è che, a seguito di accertamento ispettivo, la Honeywell è stata sanzionata e costretta al versamento dei contributi per mancato preavviso, fatto questo che ha determinato l’indebito.
La giudice Ilaria Prozzo ha ritenuto infondata la tesi dell’Inps in particolare nella Sentenza si fa riferimento anche ad un pronunciamento della Corte di Cassazione su un caso analogo con la quale si ribadisce l’efficacia dell’accordo tra le parti qualora sia prevista l’espressa rinuncia al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.