L’Aquila. In seguito alla recrudescenza della pandemia da Covid, il dl Ristori prevede – con l’articolo 23 dello stesso provvedimento – che i processi penali d’appello si svolgano in camera di consiglio senza l’intervento ‘fisico’ delle parti, eccetto nei casi in cui sia stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, e a meno che non siano le stesse parti a chiedere di partecipare in presenza.
Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero deve formulare le sue richieste e inviarle a lla cancelleria competente che inoltra l’atto “immediatamente” ai difensori delle altre parti i quali entro cinque giorni dall’udienza hanno la possibilità di trasmettere le loro conclusioni. Tutto per via telematica, e nello stesso modo sarà data la comunicazione della decisione che i giudici dell’appello prenderanno nella camera di consiglio.
Per quanto riguarda la richiesta di discussione orale, essa deve essere formulata per iscritto dal difensore o dal pm entro il termine “perentorio” di 15 giorni “liberi” prima dell’udienza. Tutte queste disposizioni non si applicano alle udienze già fissate “entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore” del Dl Ristori.