L’Aquila. La Curia Arcivescovile dell’Aquila condannata a pagare l’equivalente di 93 milioni di vecchie lire per i danni arrecati alla chiesa di San Giovanni Battista di Collepietro. La Curia infatti aveva commissionato lavori di restauro nella chiesa, che prevedevano la demolizione dell’altare maggiore e di tre altari laterali, assieme alla spicconatura totale degli intonaci, causando la perdita di cornici e decorazioni in stucco. Il risarcimento è stato deciso dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla Curia aquilana contro la precedente sentenza del Tar Abruzzo, al quale il clero si era rivolto per chiedere l’annullamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla Sovrintendenza ai beni archeologici, artistici e storici. Anche in primo grado i giudici amministrativi abruzzesi non avevano accolto il ricorso della cancelleria vescovile. A rappresentare la Curia in entrambi i gradi del giudizio amministrativo è stato l’avvocato Antonio Mazzotta; a sostenere le ragioni del Ministero per i beni e le attività culturali è stata l’Avvocatura di Stato. I fatti risalgono tra la fine degli anni ’90 e il 2001. Tra i lavori, svolti sotto la direzione di un architetto che nel frattempo è deceduto, anche la modifica dei pilastri nella navata centrale, con la rimozione dell’incamiciatura muraria. Il tutto avvenne, secondo la Soprintendenza, «senza alcuno studio preliminare, né adozione di opere provvisionali». Tant’è che nel 2001 arrivò la sanzione per l’intervento non conforme, alla quale seguì il primo ricorso al Tar, bocciato nel 2008. La Sanzione pecuniaria era dovuta, secondo la Soprintendenza, in quanto non era più possibile riparare il danno arrecato, e quindi i responsabili erano tenuti a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta, come recita l’articolo 131 del decreto legislativo 490 del 1999. La Curia aveva eccepito che i lavori, preceduti da attento esame da parte del progettista, non avrebbero comportato la demolizione di opere di pregio, né la trasformazione statica delle strutture. Ma il Tar prima, e il Consiglio di Stato poi, non hanno aderito a questa tesi. «È pacifico in atti – scrivono i giudici – che il deterioramento del bene vi è stato e, di conseguenza, la sanzione poteva essere irrogata». Secondo la Curia, inoltre, doveva essere chiamato a rispondere del danno anche il pogettista dei lavori, nel frattempo deceduto. Anche questo secondo motivo di ricorso non è stato ritenuto valido dai giudici amministrativi di primo e secondo grado, che lo hanno bocciato. Il collegio, tuttavia ha compensato le spese di lite. Interventi del genere sono stati effettuati, nei decenni scorsi, anche in altri edifici di culto. Un esempio è rappresentato dalla chiesa di San Franco di Assergi, sempre nell’Aquilano, ora dedicata a Santa Maria Assunta.In quel caso, però, a eseguire i lavori (sul finire degli anni ’60), fu proprio la Soprintendenza. In quell’occasione furono eliminate le decorazioni barocche settecentesche.