Chieti. Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto sia il ricorso presentato dalla Sile Costruzioni s.r.l. nel 2017 sia i motivi aggiunti del 2 gennaio 2020 con i quali la società alla costruzione del centro commerciale Miro’ a Chieti, chiedeva l’annullamento dei diversi pareri del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale con i quali era stata più volte ribadita la decadenza del Giudizio positivo del 2012 e invitati i Comuni di Cepagatti e Chieti, sui cui territori ricade l’insediamento, “ad adottare i consequenziali provvedimenti”.
I lavori avviati per la costruzione di Mirò vennero sospesi su ordinanze dei Comuni di Chieti e di Cepagatti emesse in ottemperanza a un’altra sentenza del Tar con la quale era stata annullata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Cepagatti per la voltura a Sile dei titoli abilitativi a suo tempo rilasciati alla Sirecc, decisione poi sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato. La causa che ha respinto gli ultimi due ricorsi è stata discussa in udienza pubblica il 12 febbraio scorso e il Wwf era presente ad opponendum attraverso l’avvocato Francesco Paolo Febbo.
“L’auspicio”, dice il legale, “è che questo sia stato davvero l’ultimo atto di una battaglia legale che va avanti da anni e che ha ormai solidificato con diverse sentenze alcuni dati di fatto: il giudizio del 2012 è scaduto, così come il PRUSST, e le condizioni e le sensibilità ambientali e socio-economiche odierne sono tali da non consentire alcuna revisione”.
“Il Wwf, insieme a Confcommercio, Cna e Confesercenti, le associazioni di categoria che da sempre condividono questa lunga querelle”, dice la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco, “continuerà a insistere: quello che è stato realizzato nei fatti senza autorizzazione del Comitato VIA dev’essere smantellato: non è tollerabile, mentre ogni giorno gli effetti dei cambiamenti climatici evidenziano la necessità di cambiare radicalmente approccio, che si insista per costruire a ridosso di un fiume. Bisogna al contrario cominciare a pensare come togliere il cemento da quelle aree e non già ad aumentarlo”.
Nella sentenza appena pubblicata il Tar ha anche dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato da Akka srl e ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum del SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Associazione dei Comuni Chietino Ortonese. “Nella specie – scrive il TAR – si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del Suap, per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il Suap trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso”.