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Centro commerciale Mirò a Chieti, il Tar boccia società. Il Wwf: ora bonifica

Giulia Antenucci di Giulia Antenucci
24 Febbraio 2021
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Chieti. Il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto sia il ricorso presentato dalla Sile Costruzioni s.r.l. nel 2017 sia i motivi aggiunti del 2 gennaio 2020 con i quali la società alla costruzione del centro commerciale Miro’ a Chieti, chiedeva l’annullamento dei diversi pareri del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale con i quali era stata più volte ribadita la decadenza del Giudizio positivo del 2012 e invitati i Comuni di Cepagatti e Chieti, sui cui territori ricade l’insediamento, “ad adottare i consequenziali provvedimenti”.

I lavori avviati per la costruzione di Mirò vennero sospesi su ordinanze dei Comuni di Chieti e di Cepagatti emesse in ottemperanza a un’altra sentenza del Tar con la quale era stata annullata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Cepagatti per la voltura a Sile dei titoli abilitativi a suo tempo rilasciati alla Sirecc, decisione poi sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato. La causa che ha respinto gli ultimi due ricorsi è stata discussa in udienza pubblica il 12 febbraio scorso e il Wwf era presente ad opponendum attraverso l’avvocato Francesco Paolo Febbo.

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“L’auspicio”, dice il legale, “è che questo sia stato davvero l’ultimo atto di una battaglia legale che va avanti da anni e che ha ormai solidificato con diverse sentenze alcuni dati di fatto: il giudizio del 2012 è scaduto, così come il PRUSST, e le condizioni e le sensibilità ambientali e socio-economiche odierne sono tali da non consentire alcuna revisione”.

“Il Wwf, insieme a Confcommercio, Cna e Confesercenti, le associazioni di categoria che da sempre condividono questa lunga querelle”, dice la presidente del Wwf Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco, “continuerà a insistere: quello che è stato realizzato nei fatti senza autorizzazione del Comitato VIA dev’essere smantellato: non è tollerabile, mentre ogni giorno gli effetti dei cambiamenti climatici evidenziano la necessità di cambiare radicalmente approccio, che si insista per costruire a ridosso di un fiume. Bisogna al contrario cominciare a pensare come togliere il cemento da quelle aree e non già ad aumentarlo”.

Nella sentenza appena pubblicata il Tar ha anche dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato da Akka srl e ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum del SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Associazione dei Comuni Chietino Ortonese. “Nella specie – scrive il TAR – si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del Suap, per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il Suap trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso”.

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