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#UnioniCivili: entra in vigore la legge Cirinnà. Diritti e doveri per coppie di fatto e omosessuali

Redazione Centrale di Redazione Centrale
4 Giugno 2016
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L’Aquila. Da domani entra in vigore la legge Cirinnà, approvata dal Psrlamento l’11 maggio scorso, che ha riconosciuto diritti e doveri alle coppie gay, con le unioni civili, e alle coppie di fatto, con le convivenze. I sindaci sono chiamati a celebrare questi nuovi istituti che sono diversamente regolamentati. COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: si formalizza di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. unioni_civili-2L’atto si registra nell’archivio dello stato civile. COGNOME: le parti, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro. OBBLIGHI RECIPROCI: assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’e’ vincolo di fedelta’. VITA FAMILIARE: le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione. PENSIONE, EREDITA’ E TFR: pensione di reversibilita’ e Tfr spettano al partner dell’unione. Per la successione: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 50%, il restante agli eventuali figli. SCIOGLIMENTO: si applicano le norme della legge sul divorzio, ma non è obbligatorio il periodo di separazione. ADOZIONI: esclusa l’adozione legittimante. Nel testo c’è la dicitura “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”. Alcuni tribunali hanno concesso la stepchild adoption. CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale e possono essere designati a decidere al posto dell’altro in caso di malattia e donazione organi. CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni. La convivenza e’ titolo per le graduatorie per le case popolari. REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo’ prevedere la comunione dei beni. ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno”.

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