Sulmona. Una recente ordinanza emessa il 28 luglio del Tribunale del Lavoro di Sulmona ha riconosciuto il diritto alla precedenza nella scelta della sede di servizio per una docente con disabilità, rafforzando l’applicazione concreta della normativa a tutela dei lavoratori disabili nel settore scolastico. Il provvedimento è il risultato del lavoro degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che hanno assistito la ricorrente nel contenzioso.
La vicenda riguarda una docente vincitrice di concorso nella Regione Abruzzo, affetta da una patologia con invalidità superiore ai due terzi e iscritta al collocamento disabili ai sensi della Legge 68/99. Pur avendo superato con successo le prove concorsuali e indicato come prioritaria la provincia di residenza per l’assegnazione della sede, l’Amministrazione scolastica aveva disposto l’assegnazione in una provincia diversa, non rispettando quindi il diritto di precedenza previsto per i beneficiari della normativa sulle riserve di posti.
Il Tribunale, attraverso un’approfondita analisi normativa, ha distinto chiaramente tra invalidità civile e handicap secondo la Legge 104/92, affermando che quest’ultima conferisce il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, derogando all’ordine meritocratico di graduatoria. Ha inoltre sottolineato l’importanza di riconoscere tempestivamente tali diritti per non vanificare le tutele previste dalla legge.
Il giudice, dottoressa Alessandra De Marco, ha ordinato all’Amministrazione di assegnare alla docente una sede disponibile nella provincia scelta, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato che pone al centro le tutele antidiscriminatorie e l’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” per garantire piena eguaglianza nel mondo del lavoro.