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Termini processuali in pausa estiva, al via le vacanze di legge

La sospensione feriale è prevista per le controversie connesse alla giustizia ordinaria e amministrativa. L’agenda andrà ripresa dal prossimo 1° settembre

Daniele Imperiale di Daniele Imperiale
25 Luglio 2023
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Avezzano – Come ogni anno, di questi tempi, il motore della giustizia si ferma. Da martedì 1° agosto, infatti, parte il consueto stop dei termini processuali. Vacanze lunghe un intero mese, cioè fino al 31 agosto, poi, dal 1° settembre, contribuenti e Amministrazione ricominceranno a contare i giorni, entro i quali rivendicare i rispettivi diritti.

L’interruzione, cosiddetta feriale, prevista dall’articolo 1 della legge 742/1969, che dispone la sospensione di diritto, dal 1° al 31 agosto di ciascuna annualità, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, opera a tutti gli effetti nel rito tributario. La pausa determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ma nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l’inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.

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Termini in “vacanza”
Riguardo al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche, per esempio, al deposito di documenti e/o memorie illustrative.
Per capire meglio, tenuto conto del fatto che l’impugnazione di un atto o di una sentenza deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica e che per tale termine vale, come per gli altri, la sospensione per il periodo feriale, nel caso in cui lo stesso scada o incominci a decorrere in un periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto, i giorni maturati anteriormente al 1° agosto si sommano, ai fini del computo del termine di scadenza, con quelli successivi al 31.
Quando, invece, il termine iniziale coincide con un giorno “interno” al periodo di sospensione, questo comincerà a decorrere solo dal 1° settembre.
Ad esempio, nell’ipotesi di un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorre comunque dal prossimo 1° settembre e, dunque, scadrà il 28 ottobre (che slitta al 30 in quanto cade di sabato). Nel diverso caso di notifica avvenuta l’8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° al 31 agosto, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre.

Termini al “lavoro”
La pausa si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi, non riguarda gli altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, primi fra tutti i termini di versamento delle imposte (per i quali, peraltro, sono comunque previste vacanze dal 1° al 20 agosto), ma anche quelli di notifica degli atti impositivi e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa.

Un caso “eccezionale”
Tra le varie sospensioni di termini disposte, all’indomani degli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), troviamo, all’articolo 3 dello stesso, anche disposizioni in materia di giustizia: i termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto alla data di inizio degli allagamenti. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione, sia esso la parte o il difensore.
Tanto detto, osserviamo che alla fine del periodo di sospensione, fissato dal citato decreto, scatta lo stop di legge per tutti gli accennati termini processuali, pertanto, per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.

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