La sigla Rls sta a indicare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, vale a dire i portavoce dei lavoratori che hanno il compito di rendere note ai datori di lavoro le eventuali problematiche che vengono riscontrate nel quotidiano. La mansione di portavoce è giustificata dalla conoscenza che il Rls ha delle normative; i lavoratori, inoltre, lo riconoscono come rappresentante (da cui il nome). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fra l’altro, ha il compito di collaborare con il datore di lavoro, con il medico competente e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La figura del Rls nel dettaglio: il quadro normativo di riferimento e le mansioni previste
È stato il D. Lgs. n. 626 del 1994 il primo testo normativo a introdurre la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche se allo stato attuale il ruolo, le mansioni e le responsabilità del Rls sono specificati nel D. Lgs. n. 81 del 2008 e nel seguente D. Lgs. n. 106 del 2009. In particolare, il decreto 626 stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto designato o eletto al fine di rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute durante il lavoro. Non è compito del Rls vigilare e controllare la sicurezza del posto di lavoro: egli, infatti, deve solo essere il portavoce dei lavoratori, il che vuol dire per esempio comunicare al datore di lavoro criticità o altri problemi. È importante, come già indicato dal ministero del Lavoro, coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel corso delle ispezioni delle autorità competenti, in modo che sia possibile ottenere dati precisi in merito alle eventuali situazioni di rischio.
Il percorso di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il percorso di formazione per diventare rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha una durata non inferiore alle 32 ore; tale percorso va seguito entro i 3 mesi successivi alla data in cui si è stati eletti. Inoltre, una volta all’anno è necessario seguire un corso di aggiornamento della durata di otto ore. Più nel dettaglio la formazione deve includere conoscenze relative alla definizione dei fattori di rischio, ai principi giuridici nazionali e comunitari e alla valutazione dei rischi. Inoltre, si deve basare su competenze che riguardano la legislazione speciale e generale in materia di sicurezza e salute, la definizione delle misure di prevenzione dal punto di vista procedurale, organizzativo e tecnico e i vari aspetti normativi riguardanti la rappresentanza dei lavoratori, senza dimenticare le nozioni riguardanti la tecnica delle comunicazioni. Una volta che il percorso di formazione è giunto a conclusione, si prevede una verifica di apprendimento che ha lo scopo di appurare il possesso, da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli strumenti e delle conoscenze indispensabili per operare.
Una formazione particolare
Come si è intuito, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve seguire un percorso di formazione particolare, che deve concentrarsi sulle norme riguardanti salute e sicurezza ma anche i rischi specifici che riguardano il luogo di lavoro di riferimento; così, il soggetto può entrare in possesso delle nozioni più importanti relative alla prevenzione e al controllo dei rischi.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: quali sono i suoi compiti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la possibilità e la responsabilità di accedere nei luoghi di lavoro e di inoltrare proposte relative alle attività di prevenzione. Egli, inoltre, è chiamato a definire, identificare e mettere in pratica le misure di prevenzione mirate a proteggere l’integrità fisica e la salute dei lavoratori. Può anche chiamare in causa le autorità competenti nel caso in cui pensi che i dirigenti o il datore di lavoro abbiano attuato misure di protezione dai rischi e di prevenzione non in grado di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, oppure che i mezzi usati per metterle in pratica non risultino idonee. Infine, è opportuno citare la conoscenza dei documenti aziendali e delle informazioni che riguardano le misure di prevenzione e la valutazione dei rischi, così come le informazioni relative agli infortuni, alle macchine, alle malattie professionali, agli impianti, ai preparati pericolosi, agli ambienti di lavoro e all’organizzazione.