Resta confermata la sanzione da 600mila euro inflitta dall’Antitrust nell’aprile dello scorso anno a Sasi Spa, gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO 6 Chietino, per una pratica commerciale scorretta consistente nel mancato tempestivo adeguamento agli obblighi informativi sulla prescrizione breve.
Si tratta di obblighi previsti dalla normativa in base alla quale il gestore del servizio idrico è tenuto a fornire agli utenti un’adeguata informativa, sia tramite il proprio sito internet sia che direttamente all’interno della fattura che contiene importi riferiti a consumi risalenti ad oltre i due anni; contestato e sanzionato anche il ritenuto mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione biennale relative a crediti riferiti a consumi idrici fatturati successivamente al primo gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta.
Secondo il Tar l’Autorità ha correttamente ritenuto che l’inadempimento degli obblighi informativi “in merito ai crediti eventualmente prescrittibili da indicare in fattura e più in generale al regime della prescrizione biennale, abbia ostacolato il pieno e completo esercizio delle corrispettive prerogative spettanti agli utenti”.
Quanto alla gestione dei crediti in relazione ai quali poteva venire in rilievo la prescrizione breve biennale inoltre “il provvedimento ha evidenziato che la stessa Sasi aveva rappresentato di non aver accolto le istanze di prescrizione biennale quando le stesse si riferivano ad utenze delle quali non fosse stato possibile accedere ai relativi contatori”.
Secondo i giudici però “la mera impossibilità di accesso al contatore non era di per sé idonea ad integrare un’ipotesi di condotta dolosa dell’utente, ben potendo essere ricondotta ad ipotesi di normale assenza dal domicilio, e come tale non poteva quindi comportare la sospensione della prescrizione, che avrebbe richiesto l’accertamento dell’eventuale dolo del debitore”.