Roma. Nella gazzetta ufficiale n° 70, del 17 marzo, è stata finalmente chiarita la posizione per quanto riguarda la scadenza dei documenti di riconoscimento e d’identità, compresa quindi anche la patente di guida, e delle revisioni.
Nell’articolo 104 della gazzetta ufficiale viene specificato quanto segue: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.
Questo pertanto prevede che anche la scadenza della patente di guida, considerata equipollente alla carta di identità e valida per il riconoscimento personale, verrà prorogata alla data del 31 agosto 2020, purché siano scaduti o scadano dopo la data di entrata in vigore del decreto, che è del 17 marzo 2020. Questa proroga, inoltre, dovrebbe valere anche per gli altri documenti equiparati a documento di riconoscimento, come il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici e il libretto di porto d’armi.
Nell’articolo 92, al comma 4, vengono invece specificate le nuove date di scadenza delle revisioni, che sembrerebbero prorogate al 31 ottobre 2020, per tutti i mezzi che erano da sottoporre a revisione dal 2 febbraio 2020 (data di entrata in vigore dell’emergenza) al 31 luglio 2020. Il testo della gazzetta, in questo caso meno chiaro di quello che riguarda le patenti, specifica quanto segue: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.