Con il decreto legge n° 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrano in vigore tutta una serie di novità in materia di tassa automobilistica regionale. La più significativa, però, è la riduzione delle sanzioni, che di fatto riduce di molto l’applicazione del ravvedimento operoso sui bolli non pagati.
In virtù della legge sopracitata, la sanzione è ridotta secondo lo schema che segue:
– a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
– a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
Si allega uno schema riepilogativo dell’attuale sistema sanzionatorio in caso di ravvedimento operoso:
Per semplificare ulteriormente possiamo dire che fino all’anno scorso su un bollo auto scaduto da più di un anno avrei pagato circa il 30% in più tra sanzioni e interessi, oggi invece pagherei il 5%. Pertanto su un bollo di € 210,00, scaduto da più di un anno, prima avrei dovuto pagare 70 € circa tra sanzioni e interessi (280 € in totale), oggi poco più di 10 € (220 € in totale).
Attenzione però, perché l’art. 13 precisa che la sanzione è ridotta a patto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il contribuente potrà dunque beneficiare della sanzione ridotta sia in caso di pagamento spontaneo sia se la regolarizzazione avviene in fase di recupero bonario.
Attenzione: i calcoli sopra presentati sono approssimativi e servono solo a dare un’idea di massima al contribuente. Per il calcolo ufficiale e dettagliato è disponibile il sito dell’ACI.