Sulmona. La Regione Abruzzo con apposita ordinanza ha fissato dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi sull’intero territorio regionale.
Si invita la cittadinanza alla scrupolosa osservanza del divieto di accensione di qualsiasi residuo derivante dall’attività agricola e/o di pulizia dei terreni al fine di scongiurare il pericolo incendi ed evitare il ristagno dei fumi che provocano forti ripercussioni su tutti i soggetti deboli maggiormente esposti a causa delle difficoltà respiratorie in considerazione delle alte temperature estive. La Prefettura dell’Aquila ha attivato un tavolo tecnico con servizi mirati da parte delle forze di polizia per contrastare gli incendi che mettono a rischio l’enorme patrimonio boschivo del nostro territorio. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza e attenzione segnalando la presenza di fumo direttamente al Numero Unico di Emergenza 112. Per ogni informazione è possibile contattare direttamente la Centrale Operativa della Polizia Locale di Sulmona al numero 0864/242206. Durante il “Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi” nelle zone boscate, così come prevede la legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
- è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
- nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte;
- nelle discariche è vietato procedere alla combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi;
- è fatto obbligo al gestore della discarica di procedere all’immediato spegnimento di eventuali incendi che dovessero comunque insorgervi;
- nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco;
- nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.