Montebello di Bertona. Il risparmiatore di Montebello di Bertona recupera l’investimento scaduto perché non era stato messo al corrente delle caratteristiche specifiche del buono postale e della sua natura di buono a termine.
Il risparmiatore aveva investito alcune somme di danaro nel giugno 2006, con la sottoscrizione di due buoni fruttiferi postali nell’ufficio postale di Montebello di Bertona, credendo fossero indeterminati considerato che suoi buoni non veniva indicata alcuna dicitura; ma solo nel marzo 2020 il risparmiatore veniva informato che si trattava di buoni fruttiferi a termine soggetti al termine prescrizionale decennale.
Un duro colpo, ma nessuno prima di quel momento aveva informato il risparmiatore che, a suo tempo, lo stesso aveva sottoscritto buoni che sarebbe scaduti 18 mesi dopo la sottoscrizione e che, quindi, da quel momento dovevano essere rimborsati cominciando a decorrere il termine prescrizionale decennale; tutte le richieste di rimborso non hanno trovato riscontro positivo.
Nemmeno la via del reclamo nei confronti di Poste e del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, portavano gli esiti sperati dal risparmiatore che si vedeva negare il diritto al rimborso; unica soluzione a quel punto era la causa civile.
-Gli avvocati Dario Antonacci e Alfredo Cappellacci, dopo aver studiato ed approfondito la questione sono ricorsi al Giudice di Pace di Penne chiedendo ed ottenendo l’ingiunzione di pagamento nei confronti di Poste, tuttavia Poste, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, proponeva opposizione.
Instauratasi la causa ordinaria, gli avvocati Dario Antonacci e Alfredo Cappellacci, insistevano sul presupposto che al cliente non erano state fornite tutte le informazioni del caso e, in particolare, che nessuno gli aveva detto della natura a termine dei buoni nonché della durata così ridotta dei buoni stessi. Infatti sui buoni non era indicata alcuna descrizione delle loro caratteristiche né delle loro condizioni né, tantomeno, della loro scadenza.
Il Giudice di Pace di Penne, Raffaele Ferraro, con la sentenza n. 33 del 2022 del 29.11.2022, pubblicata il 30.11.2022 ha salvaguardato il risparmiatore riconoscendo il diritto di questi al rimborso dei buoni, confermando il decreto ingiuntivo impugnato da Poste.
La sentenza ribadisce l’onere sorgente in capo a Poste, sancito tanto dai titoli sottoscritti quanto dal D.M. del Tesoro del 19.12.2000, di consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) al risparmiatore al momento della sottoscrizione dei titoli. Il F.I.A. ai sensi del decreto ministeriale, nonché in virtù di quanto espressamente riportato sui Buoni stessi, deve essere obbligatoriamente consegnato all’investitore al momento della sottoscrizione dei buoni in quanto riporta specificatamente tutte le caratteristiche dei prodotti acquistati;
Poste niente ha potuto opporre puntando tutto sulla prescrizione e sul fatto che sui buoni fosse riportata la dicitura 18J volta ad indicare la durata, in quanto gli Avvocati Dario Antonacci e Alfredo Cappellacci hanno spostato l’obiettivo, tanto che il Giudice Ferraro scrive: “Posto che i Buoni Fruttiferi Postali non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano nessuna scadenza e che al risparmiatore non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, consegue che lo stesso non è stato messo in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza”. L’onere della prova contraria spettava a Poste che non l’ha fornita, infatti si legge: “Poste Italiane non ha fornito alcuna prova in ordine alla sua consegna del F.I.A. al risparmiatore, prevista dall’art. 3 D.M. del Tesoro del 19.12.2000″. Il risparmiatore si vedrà integralmente rimborsato degli importi investiti oltre gli interessi.