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Ordinanza sicurezza e decoro pubblico, il sindaco di Giulianova vieta vendita di alcol e dormire sugli spazi pubblici

Redazione Centrale di Redazione Centrale
27 Giugno 2018
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Giulianova. Linea dura del sindaco Francesco Mastromauro contro chi abusa di bevande alcooliche, insudicia le aree pubbliche, bivacca e molesta i cittadini con richieste di denaro. Tutte azioni che, oltre a violare le più elementari regole di decoro, ingenerano senso di insicurezza nei cittadini e nei turisti, intimiditi da condotte spesso aggressive. E’ questo il senso e lo scopo dell’ordinanza pubblicata oggi, 27 giugno, e che rimarrà in vigore sino al prossimo 31 dicembre ma con possibilità espressa di proroga nel caso in cui le problematiche dovessero persistere. In particolare l’ordinanza prevede che dalle ore 7 alle ore 11 nella zona della Stazione ferroviaria, comprendente Piazza Roma, il tratto di statale adriatica dall’ incrocio con Via Matteotti a quello con Via Lepanto nonché i quartieri a ridosso della medesima  S.S. 16, è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. Vietato anche detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, compresi gli spazi interni dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.

E’ inoltre vietato su tutto il territorio comunale sporcare il suolo pubblico, sdraiarsi o dormire sugli spazi pubblici, utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da questi accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o esercitare altre simili attività, nonché adibire a giaciglio anche temporaneo aree pubbliche o private ma di uso pubblico, esercitare l’attività di parcheggiatori molestando o infastidendo i cittadini con richieste di denaro. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da specifica norma giuridica, l’inosservanza degli obblighi e divieti dell’ordinanza sindacale comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissa di 250 euro. Ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa delle cose mobili utilizzate o destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo. Tutte le forze dell’ordine sono tenute a dare applicazione all’ordinanza.

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