L’Aquila. Negli ultimi mesi, il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi ha promosso un programma di controlli presso i frantoi oleari per verificare il rispetto delle procedure, i divieti e le prescrizioni previste nelle norme nazionali e regionali che riguardano l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide. Queste sono le acque reflue derivanti dalla lavorazione dell’olio d’oliva, costituite dall’acqua contenuta nella drupa, dalle acque del lavaggio e da quelle del processo di molitura che, se immesse nell’ambiente o nelle reti fognarie, senza un preventivo trattamento, arrecherebbero un grave danno agli ecosistemi.
I Carabinieri Forestali hanno controllato diversi frantoi nella Provincia: 4 nella Valle Roveto, 2 nella zona di Sulmona e 3 nella zona di Barisciano/Capestrano.
I sopralluoghi sono stati effettuati per accertare che gli impianti, le condotte che recapitano le acque di vegetazione, gli scarichi e le vasche di stoccaggio siano in linea con le norme del settore, nonché ad accertare la regolarità dello spandimento sul terreno del prodotto trattato.
Nell’ambito dei controlli, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Barisciano hanno riscontrato delle irregolarità in un frantoio di Capestrano (AQ) ove un addetto all’opificio è stato sorpreso ad occultare nel terreno, attraverso l’aratura, la sansa derivante dalla molitura delle olive (scarto del frantoio, classificato come rifiuto) in maniera irregolare. Pertanto, i militari hanno deferito all’Autorità Giudiziaria della procura della Repubblica di L’Aquila S.O., di anni 75, G.A.R, di anni 52 e D.S., di anni 52, ed hanno sequestrato il terreno, ricadente nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dove era stato accumulato del materiale di rifiuto. Le ipotesi di reato riguardano le violazioni previste dal D. Lgs 152/2006 art. 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzata) e art.137 comma 4 (utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoi oleari) e dalla Legge Quadro sulle Aree Protette, Legge 394/1991 art.30.