Pescara. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo ha ritenuto infondata la pretesa della Società Adriatica Spa (società partecipata dal Comune di Pescara) di riscuotere, a carico dell’istituto, l’Imu per la Casa albergo “La Pineta” di Pescara.
Il dispositivo della sentenza, fa sapere con una nota il direttore regionale Inps Abruzzo, Luciano Busacca, condanna anche la società alla refusione delle spese di lite a favore dell’istituto per duemila euro.
Si chiude così, con la sentenza n.185/2024, la vicenda che ha visto l’Adriatica Risorse Spa – società di Riscossione il cui capitale sociale è detenuto al 100% dal Comune di Pescara – richiedere all’Inps, attraverso avvisi di accertamento, l’omesso versamento dell’Imu per il fatto di essere proprietario della Casa Albergo “La Pineta”.
L’Inps Abruzzo, con proprie note e attraverso un comunicato stampa del 29 luglio 2023, aveva sottolineato che la predetta Casa Albergo è una Struttura attraverso la quale l’Inps eroga una prestazione previdenziale (coperta cioè dal versamento di appositi contributi) di natura reale, prevista dal proprio Ordinamento e che dunque non sussistono in alcun modo, nel caso di specie, le cosiddette “modalità commerciali” di cui all’art.
73, c. 1 lett. c, del Tuir; aveva altresì rilevato che l’art.7, c. 1. lett. i) del D. Leg. 504/92 stabilisce che sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti – tra cui l’Inps – purché gli stessi siano “destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive…”.
Nel precedente comunicato stampa, prosegue la nota dell’Inps, era stato anche sollecitato il Comune di Pescara a intervenire sulla sua società in house, per evitare comportamenti che rischiavano di apparire persino temerari.
Tali precisazioni purtroppo sono cadute nel vuoto, conclude la nota odierna, e, di fronte al continuo reiterare delle richieste di pagamento dell’imposta da parte della Società Adriatica SpA, l’Istituto ha dovuto, obtorto collo, difendersi nella opportuna Sede giudiziaria, la quale, con la citata sentenza, ha riconosciuto le giuste ragioni dell’Istituto.