“Avevamo da subito evidenziato”, continua la nota, “che la legge avrebbe permesso di far vivere persone in locali al di sotto del piano di campagna anche in aree classificate a rischio idrogeologico, visto che la norma escludeva dall’applicazione solo le aree con rischio “elevato”.
“Scrive infatti la Corte che il Governo aveva impugnato la legge anche perché “la norma escluderebbe dall’ambito di applicazione della legge regionale solo «le aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta», ovvero quelle «ad elevato rischio idrogeologico», mentre gli interventi previsti dovrebbero essere vietati in tutte le aree a rischio moderato (R1), medio (R2) e molto elevato (R4).”
“Sul punto, quindi, la Corte ha bocciato l’articolo nella sua formulazione che escludeva alcune tipologie di aree di rischio, ampliando i vincoli (la Corte di fatto riformula l’articolo; su questo aspetto è importante che i comuni abbiano contezza di questo).
A nostro avviso, purtroppo, non si risolve completamente la questione dei rischi connessi – ricordiamo che ormai con gli eventi piovosi così intensi la maggior parte dei morti avviene proprio nei locali interrati – perché queste aree sono pianificate in relazione al rischio esondazione dei fiumi ma non ad altri tipi di allagamento improvviso. Ad esempio, l’area dello stadio di Pescara che va sott’acqua ad ogni pioggia intensa, non è vincolata in tal senso! Chi farebbe vivere le persone nei vani interrati in zone come queste, che sono comuni in molte zone d’Abruzzo?”“Il nuovo Consiglio regionale e i comuni dovranno riflettere attentamente su queste criticità.
“Invece sulla Valutazione Ambientale Strategica la Corte ha ritenuto che il solo cambio di destinazione d’uso non incide sull’ambiente perché non comporta un consumo di suolo. Ovviamente rispettiamo la sentenza ma possiamo dire che non ci convince questa interpretazione di “ambiente” in quanto al maggiore carico urbanistico (alla fine, un numero maggiore di persone che vive in una certa area) corrisponde una diversa mobilità, la necessità di servizi come la depurazione, l’uso di energia, l’uso di acqua potabile. Tutte questioni che rientrano ampiamente nel concetto di ambiente secondo la direttiva Comunitaria sulla VAS. In questa decisione, probabilmente, una difesa più incisiva dal punto di vista tecnico da parte del Governo avrebbe aiutato.
Infine la Corte ha bocciato anche una norma spuria introdotta nella legge “garage” sulla Riserva della Pineta dannunziana, che faceva prevalere il piano spiaggia comunale sulle norme di tutela della Riserva. In questo caso la bocciatura è stata su tutta la linea e la Corte ha affermato che le norme di tutela di un’area protetta sono sovraordinate”, conclude la nota.