Nel campo della beneficenza e della solidarietà, c’è un termine che si ripete con costanza: Onlus. Si tratta di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di carattere privato, che operano senza scopo di lucro. Il loro scopo è perseguire finalità di solidarietà in favore di soggetti svantaggiati, tramite attività di interesse sociale di differente tipologia: assistenza, sanità, ricerca scientifica, istruzione, diritti umani, ecc. Le Onlus fanno parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) e, di conseguenza, sono regolamentate dal Codice del Terzo Settore e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Come tutte le Associazioni no profit, anche le Onlus portano avanti le proprie attività grazie alle donazioni esterne che ricevono, finanziando così progetti nell’immediato, ma anche programmando interventi nel medio e lungo periodo. Tra le donazioni possibili, una di quelle che sta registrando grande interesse e sempre più consensi è il lascito testamentario. In questo articolo vogliamo fornire tutti i dettagli su come destinare alle Onlus i lasciti testamentari.
Lasciti testamentari alle Onlus: cosa sono
Chi vuole destinare una parte del proprio patrimonio a una causa benefica o di utilità sociale, può farlo tramite un lascito testamentario a una Onlus. Si tratta di una forma di donazione specifica, che si attiva solo al momento della propria morte e che prevede di inserire una disposizione specifica all’interno del proprio testamento. Questo documento, una volta avvenuto il decesso, viene reso ufficiale e consente di destinare denaro, beni mobili e immobili, polizze, azioni, titoli e qualsiasi altro tipo di bene a sostegno di cause solidali.
Come fare dei lasciti testamentari alle Onlus
Per rendersi protagonisti di un lascito testamentario è necessario fare testamento. Si può optare per il testamento olografo, scritto cioè di proprio pugno in forma privata e senza l’ausilio di mezzi meccanici (computer, tablet, ecc.), che va poi datato, firmato e conservato in un luogo sicuro. Oppure, si può scegliere il testamento pubblico (o testamento notarile), un documento redatto da un notaio nel ruolo di pubblico ufficiale e in presenza di testimoni, che viene poi custodito in un luogo sicuro e inviato in copia all’Archivio Notarile, in busta chiusa. O, ancora, si può puntare sul testamento segreto, scritto dal testatore o da un terzo, sottoscritto e poi deposito sigillato presso un notaio. Per risultare valido e non impugnabile, il lascito testamentario deve indicare con chiarezza la Onlus beneficiaria e i beni donati e deve rispettare la Legge italiana: questo significa che deve prendere in considerazione solo la quota disponibile, cioè quella parte di eredità di cui si può disporre liberamente e senza vincoli. La quota di legittima, cioè il patrimonio che deve obbligatoriamente essere indirizzato agli eredi, non deve quindi comparire tra i beni destinati alle Onlus e a nessun altro Ente o Associazione. Il testamento solidale non è definitivo fino alla morte della persona: questo significa che può essere modificato, revocato o redatto da zero in ogni momento.
Quali tasse ci sono
I lasciti alle ONLUS sono esenti da qualunque imposta, a patto che queste realtà siano regolarmente iscritte all’elenco delle organizzazioni senza scopo di lucro riconosciute dallo Stato e che dimostrino di utilizzare i fondi ricevuti per le giuste cause. Questo significa che la parte di patrimonio donata tramite testamento solidale viene interamente devoluto alle Onlus, che possono utilizzarlo per programmare interventi urgenti e finanziare progetti futuri. Anche in caso di lascito di beni materiali come case e appartamenti, queste non sono soggette all’imposta di donazione e successione e neanche alle imposte ipotecarie, catastali e di bollo. Si tratta di un beneficio introdotto per promuovere la pratica del lascito testamentario e convincere più persone possibili ad adottare questa forma di donazione post mortem.
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