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La SILE chiede alla Regione la VIA postuma per quanto realizzato senza permessi validi 

Redazione Cronaca di Redazione Cronaca
14 Luglio 2021
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Pescara. Una istanza di avvio della VIA postuma, vale a dire una sorta di Valutazione di Incidenza Ambientale “in sanatoria”: è questa la richiesta presentata da SILE alla Regione che ha posto l’argomento all’ordine del giorno della riunione del Comitato Regionale VIA convocata per domani, giovedì 15, con prosecuzione per gli argomenti eventualmente non affrontati già prevista per il 22 prossimo.

WWF Chieti-Pescara, Confcommercio, Confesercenti e CNA Chieti non ci stanno e hanno inviato, ciascuno per proprio conto, osservazioni in merito.

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«La VIA a posteriori – spiega l’avv. Francesco Paolo Febbo, il legale che su questa materia segue sia l’associazione ambientalista che quelle di settore – è possibile, come da consolidata giurisprudenza, su opere e impianti già in esercizio sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la Valutazione Ambientale. Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, all’esame del Comitato VIA. La stessa Corte di Giustizia europea ha infatti recentemente ribadito (sentenza 28.02.2018 causa C 117/17) il principio generale sul carattere preventivo della VIA stessa, vale a dire sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell’autorizzazione. Ciò premesso, appare evidente che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria».

Non a caso – sottolineano WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA – nel Giudizio 2775 del 23 marzo 2017 il Comitato VIA ha espresso un inequivocabile parere: “RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all’art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012”.

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