L’Aquila. Di seguito il testo integrale della missiva inoltrata in redazione a firma dell’Avv. Giovanni Marcangeli, difensore nel processo de quo del Prof. Ferdinando Di Orio, all’epoca dei fatti Rettore dell’Ateneo aquilano.
“Egregio Direttore, a dieci anni dal tragico sisma che ha distrutto L’Aquila e nel pieno di un dibattito nazionale sulla ricostruzione che ha ampiamente convenuto sui ritardi nel settore pubblico, è stata depositata la sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per L’Abruzzo, Dott. Tommaso Miele Presidente, Dott. Federico Pepe consigliere relatore e Dott. Gerardo de Marco Consigliere, con la quale il Dott. Filippo Del Vecchio ed il Prof. Ferdinando Di Orio all’epoca rispettivamente Direttore amministrativo il primo e Rettore il secondo dell’Università dell’Aquila, sono stati assolti dagli addebiti contestati dalla Procura Regionale per il presunto danno patito dall’Università degli Studi per le maggiori somme erogate in dipendenza del contratto di locazione per la Ex Optimes stipulato con la società Gallucci s.r.l. e quantificati in euro 538.732,24 oltre interessi e rivalutazione.
Il Procuratore Regionale aveva promosso il giudizio di responsabilità in relazione al noto procedimento penale presso il Tribunale dell’Aquila in composizione collegiale , poi definito con assoluzione perché il fatto non
costituisce reato. Nella mia qualità di difensore in giudizio del Prof. Ferdinando Di Orio (il Dott. Del Vecchio è stato difeso dell’avv. Stefano Rossi) esprimo profondo apprezzamento per la dettagliata, puntuale ed esauriente motivazione della sentenza, che riscatta il non indifferente travaglio sopportato negli anni dal Prof. Di Orio sia a causa del processo penale sia a causa di questo parallelo giudizio di responsabilità contabile.
La sentenza si basa innanzitutto su precedenti giurisprudenziali di altre sezioni giurisdizionali e della stessa sezione per la Regione Abruzzo che escludono la responsabilità in assenza di provvedimenti che individuino in
modo incontrovertibile le competenze demandate ai singoli soggetti coinvolti nel procedimento. Nel considerare poi la vicenda sottoposta al suo esame sovrapposta a quella già apprezzata dal giudice penale con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e che è fonte di prova, la Corte afferma: orbene, dal coacervo degli atti e dai documenti di causa, esaminati nella loro interezza, emerge altresì che la condotta dei convenuti si ispirava unicamente alla prioritaria esigenza di garantire con immediatezza il dovuto, regolare corso degli studi in un contesto caratterizzato dalle pressanti emergenze connesse al sisma dell’anno 2009 .… “Inoltre, non costituisce scienza privata del giudice ed è noto che nelle ore successive ai quei devastanti e prolungati movimenti tellurici i primi a cercar scampo nelle macerie furono proprio molti studenti universitari i quali- pochi ed impolverati bagagli in mano e zaini in spalla- abbandonarono terrorizzati ed in tutta fretta il capoluogo abruzzese, forse con l’intenzione di non tornarvi… l’interesse del prestigioso tempio di Atena era quello di organizzare nuovamente e con rapidità l’ordine degli studi, assicurando il normale e proficuo svolgimento dei corsi universitari.” Conclude quindi la Corte dei Conti che la situazione decisamente critica non consentiva indugio e che non era possibile tergiversare, che non si può trascurare, la prevalente formazione accademica del Di Orio e la complessità delle funzioni al medesimo intestate e che in definitiva non sussistono gli elementi necessari per l’affermazione di responsabilità finanziaria di entrambi i convenuti.
Il tempo è galantuomo e spero che, conclusosi il calvario giudiziario cui il mio cliente è stato sottoposto quale Rettore pro-tempore dell’Università e che ho vissuto con lui dall’inizio, possa essergli riconosciuto oggettivamente di aver agito esclusivamente nell’interesse dell’Ateneo nel momento più difficile della sua storia”.