L’Aquila. Il presidente e consigliere regionale, Antonio Innaurato, comunica in una nota l’esito dei lavori odierni della Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive” tenutasi questa mattina all’Emiciclo dell’Aquila. “Una seduta produttiva che ha dato pareri favorevoli a leggi importanti e licenziato progetti di legge che erano da tempo in attesa di essere esaminati”, spiega Innaurato. “In particolare abbiamo espresso parere favorevole ai criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni relative alla legge 77/2000 nel settore del turismo, così come parere favorevole ha ricevuto il programma annuale di finanziamento della legge sui tartufi. Inoltre è stato licenziato il provvedimento di legge “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio ” e la norma per il sostegno alle Pro loco. Quest’ultima norma ha recepito alcuni rilievi che erano stati formulati dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilievi che riguardavano la compatibilità del progetto di legge con i principi generali del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , noto come il Codice del Terzo settore. Approvata anche la risoluzione presentata dal consigliere Mauro Febbo sul “Piano di gestione forestale. Richiesta modifiche al PSR 2014-2020”.
Per quanto riguarda le nuove norme sugli orari di apertura delle attività del commercio al dettaglio si è disposto che dovranno essere osservate almeno le seguenti chiusure festive e domenicali: 12 chiusure festive ( il 1º gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il 1º maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1º novembre, l’8 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre) oltre a 12 chiusure domenicali. Il calendario delle suddette chiusure obbligatorie domenicali degli esercizi di vendita al dettaglio, viene stabilito entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge dal sindaco, sentite le associazioni di categoria e dei lavoratori più rappresentative. Il testo individua le attività escluse dal campo di applicazione delle giornate di chiusura come le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali. (g.a.)