Vasto. Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento, in favore di un dirigente medico rappresentato e difeso dall’avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, della somma complessiva di € 41.083,70, oltre al maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto e fino all’effettivo soddisfo, a titolo di indennità per ferie non godute, come risultanti dagli estratti dei cartellini marcatempo elaborati dalla stessa ASL.
La Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver esercitato la propria capacità organizzativa in modo da consentire al lavoratore di godere effettivamente del periodo di congedo, e quindi di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso che, in caso contrario, il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva sarebbe andato perduto. Non è, pertanto, idonea a ritenere assolto tale onere una comunicazione con cui la Pubblica Amministrazione si limiti a invitare genericamente il dipendente a consumare le ferie prima della cessazione del rapporto, senza indicare una data precisa, senza riportare l’avviso suddetto, e subordinando comunque la fruizione alle esigenze organizzative dell’ente.”
In particolare, la Corte ha ritenuto che una comunicazione generica da parte dell’Azienda non sia sufficiente ad escludere il diritto all’indennità per ferie non godute, quando si limiti a un invito a usufruirne “compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze”, senza costituire una vera e propria intimazione e anteponendo l’interesse organizzativo a quello del lavoratore. Tale comunicazione risulta inoltre priva di un termine univoco e definito, diverso da quello ovvio della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie, la comunicazione è risultata inefficace poiché inviata durante il periodo di preavviso, quando la lavoratrice non era più nella condizione di poter fruire delle ferie in modo da trarne effettivo beneficio in termini di riposo e recupero psico-fisico. Inoltre, conteneva un invito a posticipare la cessazione del rapporto di lavoro, senza indicare alcuna scadenza precisa.
Infine, le comunicazioni esaminate non proponevano un piano di smaltimento delle ferie residue, prevedendo piuttosto che la fruizione dovesse essere concordata con il Direttore della propria U.O. e intervallata da periodi di servizio attivo, e sono pertanto state ritenute inefficaci.