Giulianova. Divieto di vendita di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F3 di cui all’art. 3, lett. a) n. 3 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, quali ad esempio batterie di tubi monocolpo e petardi.
Vietato anche l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre 2018 ed il 1 gennaio 2019 a far tempo dalle ore 20 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7 del giorno successivo. Vietata pure, fino al 6 gennaio 2019, la vendita in forma ambulante e non, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 di cui all’art. 3, lett.a) n. 2 del d.lvo 29 luglio 2015, n. 123, i cosiddetti “fuochi di libera vendita” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva(NEC) superiore a mg. 150. Lo ha stabilito una apposita ordinanza il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale. Le violazioni verranno sanzionate con una multa che può andare fino ai 500 euro.