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Dissesto economico della ASL 1, Conaratos: “Conferimento incarichi in violazione di legge”

Redazione Abruzzolive di Redazione Abruzzolive
5 Agosto 2025
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L’Aquila. Dissesto economico/finanziario dell’ASL 1 Abruzzo, Conaratos: “La storia infinita: ATTO IX – Conferimento incarichi in violazione di legge”.

 

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“Un’ultima, ma non l’ultima puntata della telenovela che narra dell’illegittimo esborso di ingenti  somme di danaro che nel tempo ha contribuito al dissesto economico/finanziario della ASL 1 Abruzzo riguarda, questa volta, la determinazione dei vertici aziendali (non l’unica) di ricorrere ad un incarico a tempo determinato (questa volta durato – udite, udite! – ben 10 anni) piuttosto che procedere, come vuole la nostra Carta costituzionale, all’assunzione di personale mediante pubblico concorso”. Ha dichiarato il presidente Conaratos Antonio Santilli.

1) – Il soggetto di cui parliamo è stato destinatario, con deliberazione della ASL aquilana n. 458 del 21.09.2009 di un incarico ex articolo 15 septies, comma 1, del D.lgs. n. 502/92, che comporta il mero espletamento di funzioni di interesse strategico in supporto ai vertici aziendali: cioè l’interessato non poteva ricoprire posizioni di direzione o comunque di natura dirigenziale nell’ambito delle strutture organizzative della ASL, essendo tali incarichi disciplinati da una diversa disposizione dello stesso art. 15-septies (il comma 2).

In violazione della normativa la ASL ha invece conferito a questo soggetto, come risulta dal suo curriculum, una miriade di incarichi di natura dirigenziale, con attribuzione di benefici economici (nello specifico la retribuzione di posizione-parte variabile) superiori perfino a quelli attribuiti a Direttori amministrativi di Struttura Complessa e Direttori di Dipartimento, come risulta, tra l’altro, dalle tabelle retributive degli anni 2015 e 2016.

E che il conferimento di tali incarichi fosse illecito, non lo diciamo noi di CO.NA.RA.T.O.S., ma l’Autorità Nazionale Anticorruzione che con nota Prot. n. 0131537/2016 ha precisato: “ciò si pone in contrasto con l’eccezionalità degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15-septies, D.lgs. 502/1992, che impedisce la loro assimilazione a qualsiasi incarico a tempo determinato e definisce l’impossibilità di attribuire funzioni ulteriori rispetto a quelle originarie, per le quali si era reso necessario il ricorso a tale istituto”;

La stessa Regione Abruzzo con nota Prot. RA/284140 del 11.11.2015 a propria volta stigmatizzava l’operato della ASL dichiarando: “a seguito di attento esame della norma in questione emergono con evidenza i connotati di eccezionalità e specialità che caratterizzano gli incarichi ex articolo 15-septies, D.lgs. n. 502/1992, connotati che impediscono – tra l’altro – l’assimilazione di tali tipologie di incarico a quelle di un qualsiasi incarico a tempo determinato e che funzionalizzano gli stessi alle specifiche e peculiari esigenze che determinano il conferimento dell’incarico e che non possono in alcun modo consentire che al soggetto così incaricato possano attribuirsi ulteriori funzioni ed incarichi, esulanti da quelle originarie per cui si era reso necessario il ricorso all’istituto dell’articolo 15-septies, D.lgs. n. 502/1992”.

2) – Ma v’è di più: altra, eclatante ed insanabile violazione di legge (cui è conseguito l’illegittimo esborso di danaro pubblico) è determinata dalla adozione della deliberazione n. 1344 del 9 agosto 2012 a mezzo della quale, in favore dello stesso soggetto, l’incarico è stato rinnovato per altri cinque anni in violazione dell’articolo 15, comma 13, lett. c), terzo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) che imperativamente stabiliva: “… è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni”: rinnovo che è dunque radicalmente nullo ai sensi dell’articolo 1418, comma 1, c.c. in quanto contrario a norma imperativa.

3) – Ma non basta! infatti, con deliberazione n. 1576 del 04/10/2016 è stato indetto concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente amministrativo, al quale lo stesso soggetto è stato ammesso con deliberazione n. 1106/2018 classificandosi al 1° posto della graduatoria di merito e, di conseguenza, assunto dopo 10 anni di illegittimo “precariato”.

La verità è che anche la sua ammissione al concorso è illegittima in quanto non risulta in possesso del requisito della “anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni”, come tassativamente prescritto sia dalla legge (art. 70, lettera b), del D.P.R. 483/1997 sia dallo stesso bando.

Peraltro, paradossalmente, la stessa delibera di ammissione al concorso di questo soggetto ha disposto l’esclusione di alcuni candidati proprio in quanto gli stessi “non risultano in possesso della prevista anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni (lettera “c” del bando)”: guarda caso gli stessi requisiti non posseduti dal soggetto di cui parliamo!

E, con buona pace dei tartassati Contribuenti, simili soggetti (oggi elevati perfino al rango di Direttore di Unità Operativa Complessa, e come tali beneficiati con retribuzioni da capogiro) sovrintendono – ciascuno per il proprio ruolo – alla disastrosa gestione della ASL”.

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