L’Aquila. La Cassazione annulli con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il 41 bis per Alfredo Cospito. E’ quando chiede l’avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta nella requisitoria scritta depositata l’8 febbraio in vista dell’udienza del 24.
Dalle motivazioni dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma emerge una “carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento” con gli anarchici. scrive il pg della Cassazione. “La verifica su tale punto essenziale non traspare nelle motivazioni del provvedimenti” ma è “necessaria” e non può essere “desumibile interamente ed unicamente né dal ruolo apicale” né dall’essere egli divenuto ‘punto di riferimento’ dell’anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate”.
Il 41bis non può giustificare la “rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie” se non con l’impedimento di “contatti e collegamenti” che risultino “concretamente” e “specificamente” finalizzati ad evitare “ulteriori reati o attività dell’associazione esterna”, conclude il Pg della Cassazione, sottolineando che “è necessario che emerga una “base fattuale” sulla base di “elementi immanenti e definiti”, cosa che “non è dato riscontrare” nell’ordinanza del tribunale di sorveglianza su Cospito.