A24-A25: giudici, presupposti non comparabili Ponte Morandi
Sollevata questione di legittimità costituzionale
30 Dicembre , 14:04
L’Aquila. Il Tar del Lazio, nella vicenda della revoca della concessione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 alla società Strade dei Parchi Spa del gruppo Toto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per ritenuto contrasto della legge-provvedimento, con la quale è stata dichiarata la risoluzione della convenzione unica relativa alla concessione delle autostrade, con le norme costituzionali che regolano la decretazione d’urgenza, col principio di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa e con quelle che assicurano la tutela giurisdizionale.
In particolare nel provvedimento i giudici amministrativi dubitano della legittimità del ricorso allo strumento del decreto-legge, non ravvisando le ragioni di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l’attivazione di tale istituto che consente al Governo di adottare sotto la propria responsabilità atti provvisori con forza di legge. Per i magistrati quelli prospettati in questa occasione sono “presupposti in alcun modo”, è detto nella sentenza, “comparabili, rispetto a quelli che, relativamente alla situazione venutasi a determinare relativamente alla città di Genova, a seguito del crollo del ponte Morandi”, erano stati “credibilmente evidenziati nel decreto legge n. 109/2018”.
Sotto il secondo profilo, la “legificazione” della determinazione amministrativa ha comportato la sottrazione al sindacato giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata disposta la risoluzione della convenzione di concessione delle autostrade A24 e A25. In particolare, la sovrapposizione di un atto legislativo ai provvedimenti amministrativi che hanno disposto la risoluzione del rapporto di concessione, o meglio l’assorbimento di questi ultimi da parte di un atto avente forza di legge, ha fatto in modo che il giudice amministrativo non possa esercitare la sua funzione “naturale”, consistente nella valutazione della legalità del provvedimento amministrativo, ossia della sua conformità al paradigma della legge.
Nella sentenza si afferma che “per effetto di tale ‘blindatura’ del provvedimento amministrativo a mezzo di una norma di legge avente medesima ricaduta effettuale sulla permanenza del rapporto, si è venuto, quindi, a delineare una sorta di “cortocircuito” processuale”. Sul punto il Tar spiega che il “principio di riserva di amministrazione … non tollera che un provvedimento amministrativo venga irrigidito nella forma legislativa a scapito dell’esigenza di raffrontabilità sottesa al principio di generalità e astrattezza della legge”.
Sotto il terzo profilo l’intervento legislativo, in quanto impedisce il sindacato giurisdizionale, costituisce un’interferenza nell’esercizio della giurisdizione, chiamata a pronunciarsi su un contenzioso il cui primo atto risale al principio del 2022 (si tratta del ricorso contro l’apertura del procedimento di decadenza dalla concessione avviato dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili contro Strada dei Parchi), ossia ad una data anteriore all’intervento legislativo del 7 luglio 2022. In altri termini, il giudice amministrativo ha ritenuto che il decreto legge, avendo sancito la risoluzione della concessione dopo aver proclamato l’inadempimento del concessionario, nonostante che questo formasse oggetto di un contenzioso ancora pendente, sia intervenuto
su una causa in corso che vedeva contrapposti lo Stato e il concessionario delle autostrade A24 e A25, determinandone l’esito in favore della parte pubblica.
Infine nel caso in cui la consulta accogliesse le censure sollevate, l’esito del giudizio sarebbe quello di restituire a Strada dei Parchi la titolarità della concessione in quanto “le domande di annullamento degli impugnati provvedimenti e la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale mirano, senza mezzi termini, ad ottenere la reintegrazione della società ricorrente nella titolarità del rapporto concessorio; e, infatti, tale pare prospettarsi l’effetto nell’ipotesi di declaratoria di incostituzionalità e di successivo accoglimento della domanda di annullamento del D.M. 14 giugno 2022, approvato con D.I. 7 luglio 2022”. “In questo caso”, spiegano i legali del gruppo Toto, “si dovrà conseguentemente porre la questione del risarcimento dell’enorme danno patito, per effetto degli illegittimi provvedimenti adottati, dalla società concessionaria, la quale, privata della sua attività caratteristica, ha dovuto richiedere l’accesso a procedure concorsuali di gestione della crisi e rischia tuttora il fallimento”.
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