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ARIC, Chiodi: ‘Com’è possibile pagare due persone per svolgere gli stessi compiti?’

Redazione Centrale di Redazione Centrale
27 Dicembre 2016
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L’Aquila. “Com’è possibile pagare due persone per svolgere gli stessi compiti?”. A porsi la domanda, tutt’altro che retorica, è il presidente emerito della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Le due persone cui fa riferimento sono il dott. Paolo Menduni, nominato commissario straordinario dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) con decreto n. 90 del presidente della giunta regionale il 23 novembre scorso, e il direttore generale dello stesso ente, in carica con DGR del 23 febbraio 2016. “Il decreto – spiega Gianni Chiodi – presenta evidenti irregolarità sostanziali alla luce delle quali si ritiene di dover richiedere  la formulazione di un parere di legittimità al collegio delle garanzie statutarie. Senza voler entrare nel merito delle competenze del nominato Menduni, già consulente a titolo gratuito del Presidente d’Alfonso dal gennaio 2015, risulta assai strano che l’ARIC,  nata dalla trasformazione dell’ARIT con una legge regionale  di pochi mesi fa, la n. 34 del 27 settembre 2016, che è andata a modificare  la legge regionale 14 marzo 2000, inerente l’organizzazione del comparto sistemi informativi, abbia necessità di un Commissario Straordinario con il compito alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, quando esiste già, nel pieno delle sue funzioni, il Direttore Generale. Risulta ancorché incomprensibile, alla luce della citata legge, come sia possibile nominare un  commissario straordinario – sottolinea ancora il Presidente emerito – che abbia gli stessi compiti affidati al Direttore Generale dell’Agenzia, quando l’art. 22 della stessa legge dispone il Commissariamento dell’Agenzia  o in caso di gravi disfunzioni, deficienze amministrative, gravi violazioni di legge, o per omissione o ritardo nell’adozione di atti obbligatori.

Molto probabilmente la nomina di Menduni, già in quiescenza, non come consulente o altro, ma come  commissario dell’Agenzia, serviva solamente a poter retribuire l’incarico, in ossequio a quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in vigore. Risulta chiaro – conclude Chiodi – come questa nomina a commissario straordinario rappresenti un vero e proprio escamotage per superare il divieto posto d’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha  introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza”.

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