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Tasse sisma, UE: restituirà chi ha ottenuto più dei danni subiti o in caso di agevolazioni ingiustificate

Redazione Centrale di Redazione Centrale
21 Aprile 2018
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L’Aquila. L’Ue non chiede indietro gli aiuti fiscali per il terremoto del 2009 all’Aquila, ma solo che i beneficiari di aiuti non dovuti o eccessivi li restituiscano allo stato italiano. E questo, tra l’altro, non riguarda i beneficiari di piccole somme in più, ma solo chi ha ricevuto grandi agevolazioni molto superiori rispetto ai danni subiti o per danni non subiti, e che possono quindi falsare la concorrenza a svantaggio delle altre imprese locali. E’ il contenuto della lettera inviata dalla commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, come promesso dopo l’incontro con la delegazione di eurodeputati Fi-Udc (Alessandra Mussolini, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Giovanni La Via, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini) con cui c’è stata “una conversazione aperta e costruttiva per aiutare la gente che soffre per i terremoti”. In seguito alla legislazione italiana applicata per il terremoto del 2009 che non chiedeva di dimostrare i danni subiti, “appare che alcune imprese hanno ricevuto compensazioni senza aver subito nessun danno e che altre imprese hanno ricevuto più compensazioni che il livello dei danni”, scrive la commissaria Ue nella sua lettera. “Per questa ragione”, spiega ancora Vestager, “la Commissione nel 2015 ha trovato che la Repubblica italiana dovesse recuperare gli aiuti, ma ovviamente solo da quelle imprese che hanno ricevuto compensazioni eccessive o che hanno beneficiato del sostegno pubblico senza aver subito alcun danno”. Inoltre, tiene a puntualizzare la numero 1 dell’Antitrust Ue, anche per queste imprese che hanno ricevuto più del dovuto “è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per piccole quantità di sostegno pubblico che non distorce la concorrenza”. Potrebbero poi tra l’altro esserci altri schemi dello stato italiano che esentino dal recupero i beneficiari delle somme ‘indebite’ più grandi. E’ sulla base di queste considerazioni e regole che spetta allo stato italiano valutare chi deve quindi restituire le agevolazioni fiscali o meno. “I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il governo italiano e il commissario speciale incaricato del recupero in base alla legge italiana per facilitare il lavoro”, assicura poi Vestager. Infine la commissaria ricorda che, in merito alle specifiche questioni sollevate nella lettera di Biondi sull’applicazione e interpretazione del regolamento sul ‘de minimis’, i suoi servizi sono ugualmente disponibili ad offrire assistenza se ritenuta utile.

Solo le compensazioni fiscali ingiustificate – ovvero quelle ricevute da imprese che non avevano attività economiche ma solo la sede legale sul territorio o che hanno ricevuto di più rispetto ai danni subiti – sono quelle che devono essere restituite. E queste riguardano esclusivamente il sisma del 2009. Lo precisa un portavoce della Commissione Ue all’ANSA in occasione delle proteste all’Aquila contro la restituzione delle tasse, ricordando che qualche settimana fa la stessa Bruxelles ha dato l’ok allo schema di aiuti da 44 milioni di euro per il 2018-2020 per i terremoti del 2016-2017. Il caso risale a una decisione del 2015, quando la Commissione ha trovato che l’insieme delle misure italiane prese tra il 2002 e il 2011 per le agevolazioni fiscali alle imprese vittime delle catastrofi naturali “non erano ben mirate” in quanto “non richiedevano in alcun modo di dimostrare di aver subito danni”. “Il risultato”, sottolinea il portavoce, “è che alcune imprese hanno ricevuto compensazioni senza aver sofferto danni, e altre ne hanno ricevute di più del valore dei danni”. “La Commissione sostiene pienamente la necessità di intervenire nelle aree colpite dai disastri naturali”, ha ricordato il portavoce Ue, e per questo “le regole Ue sugli aiuti di stato consentono esplicitamente e forniscono ampi margini agli stati membri per compensare le imprese per i danni reali subiti come conseguenze dei disastri naturali”. La precedente legislazione italiana, in vigore ancora quando avvenne il terremoto del 2009, però, non richiedeva di dimostrare i danni subiti. Di conseguenza, “un’azienda registrata nell’area colpita ma senza alcuna presenza fisica o attività economica nell’area era intitolata a ricevere il sostegno pubblico”, ha spiegato il portavoce. Quindi alcune imprese si sono ritrovate con “un indebito vantaggio economico sulle loro concorrenti”. Secondo le regole Ue, questo costituisce un aiuto di stato illegale e va quindi recuperato per rimediare alla distorsione del mercato così causata. Bruxelles non ha una stima precisa di quanto ammontino gli aiuti illegali da recuperare, in quanto si tratta di una competenza dell’Italia. La Commissione Ue, ha quindi assicurato il portavoce, sta “lavorando in modo costruttivo con le autorità italiane per attuare la decisione del 2015”. Come già precisato allora da Bruxelles, ciò significa che le autorità italiane sono tenute a recuperare gli aiuti di stato incompatibili “solamente nei casi in cui i beneficiari non possono aver subito alcun danno perché non avevano alcuna attività economica in zona” nonché “l’importo della sovraccompensazione ottenuta dalle imprese”. E, in entrambi i casi, “il recupero è necessario soltanto se l’importo degli aiuti di stato incompatibili ricevuti dall’impresa è sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non è oggetto di un’altra misura di aiuto di stato approvata o esente”.

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