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Biotestamento, ecco cosa prevede la legge sul fine vita

Redazione Centrale di Redazione Centrale
19 Febbraio 2018
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È passata all’esame del Senato ed ufficialmente legge, la n. 219/17, e contiene le indicazioni per le procedure di fine vita e le disposizioni anticipate di trattamento, cosiddette DAT. Il testo è composto da soli cinque articoli che però cambieranno sensibilmente il rapporto medico-paziente e la possibilità della persona o dei parenti della persona di dare indicazioni sulle volontà di cura del paziente stesso. Ecco cosa prevede la legge, punto per punto. Leggi il testo sulla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

IL CONSENSO INFORMATO
Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata . cioè un documento scritto (o altre forme nel caso in cui il paziente sia impossibilitato) per esprimere le proprie volontà) Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

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MINORI ED INCAPACI
Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”. Gli unici cambiamenti possibili sono quelli apportati dal paziente stesso oppure nel caso in cui le disposizioni “appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione”. Le Dat, inoltre, sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce, in caso di emergenza.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE
Nella relazione tra medico e paziente “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

TERAPIA DEL DOLORE E DIVIETO DI ACCANIMENTO SUL PAZIENTE
Il medico deve sempre garantire al paziente una terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative, adoperandosi per alleviare le sue sofferenze. “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte – si legge nell’articolo 2 – il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

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