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Acqua dal Gran Sasso, captazioni fuori norma. Ecco l’elenco aggiornato delle sostanze usate nei laboratori.

Redazione Centrale di Redazione Centrale
30 Marzo 2017
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Teramo. I punti di captazione all’interno del Gran Sasso non sono a norma, non rispettando le previsioni dell’Art.94 del Testo Unico dell’Ambiente sulla presenza di sostanze chimiche pericolose e/o radioattive e, in particolare, gli obblighi relativi alla Zona di Tutela Assoluta, cioè 10 metri attorno al punto di captazione, e alla Zona di Rispetto, ampia 200 metri che devono essere liberi da questi materiali. Il Servizio de Le Iene di ieri sera, con le risposte di vari enti e, soprattutto, con i documenti ufficiali, da quelli dell’Istituto Superiore di Sanità a quelli della stessa ASL teramana, ha finalmente rivelato al grande pubblico una problematica che è ben nota a tutti gli enti pubblici: l’insicurezza e l’irregolarità dei punti di captazione che riforniscono acqua a centinaia di migliaia di persone. Uno dei problemi principali è l’elenco delle sostanze che vengono usate all’interno dei Laboratori, alcune delle quali tossiche o radioattive. Proprio per questo i Laboratori sono classificati ufficialmente come Impianto a rischio di incidente rilevante sulla base della Direttiva comunitaria “Seveso ter”.
Il Forum H2O ha ottenuto l’elenco aggiornato solo grazie ad un accesso agli atti presso la ASL, che in un primo tempo aveva cercato di negarlo (sosteneva che non fossero accessibili avendoli mandate in Procura; al che il Forum ha dovuto ricordare, richiamando un parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo ad un caso simile, che non basta inviare di propria volontà le carte in Procura per renderle inaccessibili visto che solo il sequestro deciso dai magistrati, in taluni casi, può portare a ciò). Ebbene, la presenza di 1.040 tonnellate di nafta pesante, 1.292 tonnellate di trimetilbenzene (pseudocumene, un neurotossico), 45 sorgenti radioattive, dal Cesio137 all’Americio 241 (di cui 3 abbastanza rilevanti), seppur utilizzate in appositi contenitori, è completamente ed inequivocabilmente incompatibile con la presenza di punti di captazione.* Qui sotto riportiamo i commi 3, 4, 5 e 6 del Decreto 152/2006 che invitiamo a consultare in quanto chiarissimi e non altrimenti interpretabili (abbiamo evidenziato in neretto i passaggi fondamentali).

Riteniamo estremamente grave quanto accaduto in questi anni e la mancanza di trasparenza. Nel recente convegno ad Isola del Gran Sasso, presenti praticamente tutti gli enti pubblici coinvolti (ISS, ASL, Ruzzo, Regione, Laboratori; mancava solo la Prefettura), abbiamo ripercorso tutta la vicenda senza tema di smentita, unici – almeno a sentire gli interventi – ad avere contezza di tutti gli atti disponibili. Persiste, infatti, ancora una scarsa circolazione (o conoscenza) di documentazione tra enti. In ogni caso i presenti hanno ammesso le forti criticità strutturali esistenti. La Regione e i Laboratori hanno annunciato ulteriori lavori. Non è possibile continuare a rincorrere i casi di contaminazione. La gestione dell’acqua potabile si fa con la prevenzione. Non lo diciamo (solo) noi, è un obbligo di legge.  Aggiungiamo che, in ogni caso, a parte i punti di captazione, l’uso di migliaia di tonnellate di sostanze pericolose per gli ambienti acquatici nonchè di sostanze radioattive all’interno di un vero e proprio serbatoio di acqua come il Gran Sasso, che rifornisce sorgenti a decine di chilometri di distanza (dal Tirino alle Sorgenti del Pescara passando per il Vera), a nostro avviso è troppo rischioso in caso di incidente rilevante per gli effetti che si potrebbero avere su vastissime aree. Ben vengano gli esperimenti ma solo quelli compatibili con la vulnerabilità del sistema.
Qui sotto i 4 commi dell’Art.94 del D.lgs.152/2006. In allegato il documento ufficiale dei Laboratori inviato alla ASL con l’elenco delle sostanze. A breve il Forum H2O organizzerà a Teramo una conferenza stampa di presentazione di tutta la documentazione disponibile per riepilogare le molte criticità riscontrate.

“94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

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3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamentea opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.”

*per quanto riguarda altre sostanze presenti in grandi quantità, come, ad esempio, l’argon o l’azoto, il problema non è certamente la tossicità ma la possibilità, essendo gas con effetti asfissianti usati all’interno di un laboratorio sotterraneo, di provocare incidenti con effetto domino sugli apparati che invece utilizzano le sostanze tossiche.
Elenco_sostanze_aggiornato_Laboratori_Prot. 2148 del 10.01.2017 (1)
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