L’Aquila. La compartecipazione delle Regioni alle spese per importanti servizi sociali tutelati dall’art. 38 della Costituzione non può essere condizionata dalle disponibilità finanziarie al punto tale che il contributo diventi incerto e aleatorio, mettendo a rischio il servizio stesso, magari a vantaggio di spese facoltative. La afferma una sentenza della Corte Costituzionale dichiarando illegittima una norma contenuta nella legge 78/1978 della Regione Abruzzo, che per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, prevede che la Giunta regionale garantisca un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. Proprio quest’ultimo passaggio è stato ritenuto incostituzionale dai giudici, che hanno esaminato la disposizione su richiesta del Tar Abruzzo, accogliendo i rilievi mossi. “Si deve ritenere si legge nella sentenza, relatore il giudice Giulio Prosperetti che l’indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia già condizionato, l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale”. La disposizione rende “generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti”.
E questo “determina un vulnus”. La sentenza riporta i dati storici della contribuzione regionale, da cui emerge che nel 2008 le Province abruzzesi hanno ottenuto un cofinanziamento nella percentuale del 39% (invece che del 50%), nel 2009 del 18%, nel 2011 del 26%, nel 2012 del 22%. “Palese afferma la sentenza è la lesione della effettività del servizio, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche per l’assoluta discontinuità delle percentuali di copertura ammesse a finanziamento”.