L’Aquila. Il ricovero in Rsa non può essere considerato automaticamente come un ricovero ospedaliero gratuito e quando le spese sanitarie essenziali restano a carico della famiglia, l’Inps non può sospendere indennità di accompagnamento e assegno sociale.
È il principio al centro della decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, sezione Lavoro, che con dispositivo del 25 giugno ha condannato l’Inps a corrispondere le prestazioni in misura integrale agli eredi di una donna deceduta nel febbraio 2024, dopo anni di ricovero in una Rsa della provincia di Chieti. La sentenza riforma quella del Tribunale di Vasto, che nel novembre 2024 aveva confermato la sospensione dei benefici.
Il ricorso è stato seguito dall’Inca Cgil Chieti, con l’assistenza dell’avvocato Fabio Giangiacomo. La donna, affetta da Corea di Huntington, era ricoverata dal maggio 2020 e veniva alimentata tramite Peg con Osmolite, trattamento indispensabile alla sopravvivenza, gestito da personale sanitario e non coperto dal servizio pubblico. Il costo, circa 500 euro al mese, gravava sulla paziente e sulla famiglia. Per la Corte, la Rsa ha natura diversa dall’ospedale: nelle strutture residenziali la compartecipazione alle spese è ordinaria e, se il costo riguarda cure essenziali e non servizi accessori, le prestazioni assistenziali non possono essere negate.
L’Inps dovrà pagare i ratei arretrati dal 18 maggio 2020 al 28 febbraio 2024, con interessi, rivalutazione e spese legali dei due gradi di giudizio. “Parliamo di una sentenza che riguarda direttamente migliaia di famiglie italiane sempre più sole nell’affrontare i costi dell’assistenza ai propri cari non autosufficienti”, afferma Giuseppe Visco, direttore dell’Inca Cgil Chieti.



