L’Aquila. “Nei giorni scorsi sui media è apparsa la notizia che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 104 del 7 gennaio 2026, avrebbe stabilito «in via definitiva» la vexsata quaestio dei discussi confini del Parco Nazionale d’Abruzzo contestati da un’azienda faunistico-venatoria del versante laziale, ricadente nel Comune di San Biagio Saracinisco (Frosinone), stabilendo che il confine ufficiale «è quello rappresentato dalla cartografia allegata al D.P.R. del 1976», relativo all’ampliamento del Parco alla cosiddetta zona del Monte Marsicano coinvolgente i Comuni di Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Scanno. Giustizia fatta, quindi? Per niente!” così si pronuncia Franco Zunino, Segretario Generale AIW, sull’argomento.
“Per la semplice ragione che quella cartografia ampliava sì i confini al suddetto territorio, ma di fatto anche a settori ricadenti in ben 12 altri Comuni; Comuni che non furono mai allertati, né tanto meno sentiti in merito, i quali (il Comune di San Biagio Saracinisco compreso), proprio per questo non deliberarono mai formalmente il loro consenso a quei 12 “ritocchi”! Ma non solo, nel suddetto Decreto del Presidente della Repubblica, non vi è alcun riferimento a quei “ritocchi”, né sono nominati i suddetti Comuni: Barrea, Alfedena, Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Picinisco, Settefrati, S. Donato Val Comino, Campoli Appennino, Villavallelonga, Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi, Bisegna.
Un fatto gravissimo, di irregolarità, per cui fu addirittura coinvolto il Presidente della Repubblica, ovviamente a sua insaputa, che all’epoca sottoscrisse detto decreto.
Secondo i media, «per dirimere la vicenda il TAR del Lazio affidava le verifiche, tecniche e amministrative a ISPRA, che nel suo parere forniva una lettura coerente con quella sostenuta dal Servizio legale dell’Ente (Parco, ndr)», verifiche che portarono il TAR a stabilire, nell’autunno del 2024, «che i confini del Parco nel versante laziale erano quelli ampliati col D.P.R. del 1976». Peccato che fosse ovvio che i due suddetti organismi “tecnici” – tutt’altro che super-partes – probabilmente stabilissero il desiderata dell’Ente Parco. E peccato che nel decreto di ampliamento non vi fosse alcun riferimento a “ritocchi” di confine in altri territori comunali.
Sempre il TAR, e sempre secondo i media, ora confermato dal Consiglio di Stato, stabiliva che detti ritocchi fossero stati fatti «nel rispetto delle forme previste dalla normativa dell’epoca». Peccato che, almeno per quanto noto, non pare che all’epoca lo Stato potesse imporre vincoli di Parco a territori comunali senza che le loro amministrazioni ne fossero a conoscenza o fossero almeno state sentite in merito”.
Ha poi proseguito: “E peccato, infine, che nel suddetto D.P.R. oltre a non riportare alcun riferimento ad altri Comuni, ingannevolmente (almeno apparentemente), nel riferirsi all’ampliamento se ne parli al plurale, quando invece il territorio annesso fosso UNICO e UNITARIO; per cui, pur allegando una corografia generale del Parco Nazionale, ovvio che si dovesse intendere riferito solo a quel territorio e non già agli altri 12 “ritocchi” dei quali nel testo del Decreto non c’è alcun riferimento.
Ecco perché riteniamo che questa vexsata quaestio non possa che essere portata davanti alla Corte Costituzionale; la quale, unica e sola, potrebbe richiedere una diversa formulazione del testo di quel Decreto Presidenziale, correggere le storture o gli errori legislativi storici.
Quindi non resta, almeno al suddetto Comune di San Biagio Saracinisco, qualora lo volesse fare, che impugnare la succitata sentenza di fronte la Corte Costituzionale”.
Conclude infine: “Da parte sua l’AIW provvederà quanto prima a pubblicare, in un prossimo numero del periodico Wilderness/documenti, tutta questa storia, documentandola anche cartograficamente. Certo è che essa è emblematica di come in questo nostro Paese, regolamentato dalla “più bella Costituzione del mondo”, a volte vanno le cose, e, purtroppo, anche a livello delle autorità tecniche e politiche governative!”


