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Fiab Teramo un appello ad autorità e consumatori: attenzione alle Bike fuorilegge

Redazione Abruzzolive di Redazione Abruzzolive
28 Luglio 2025
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Teramo. Fiab Teramo un appello ad autorità e consumatori: attenzione alle Bike fuorilegge.

«Oltre ad essere un pericolo per l’incolumità delle persone, compreso chi le guida – sottolinea il presidente FIAB Teramo, Gianni Di Francesco – mettono in cattiva luce la bicicletta a pedalata assistita, strumento utilissimo per la mobilità sostenibile e valida alternativa all’automobile.»

«Le cronache di questi giorni sono piene di notizie su sequestri di e-bike illegali o di incidenti provocati da biciclette elettriche non regolamentari. Notizie che fanno scalpore, anche più del maggior numero di incidenti provocati da auto e mezzi motorizzati, ai quali siamo, purtroppo, abituati, in una sorta di anestetizzazione collettiva che ce li fa sembrare “normali”». È quanto evidenzia FIAB TERAMO, per voce del presidente Gianni Di Francesco e del vicepresidente Raffaele Di Marcello.

«Occorre fare, però, distinzione – sottolinea Raffaele Di Marcello, Architetto ed esperto di mobilità sostenibile – tra le e-bike “regolari” e quelle “fuorilegge”, per le quali occorrono provvedimenti repressivi più incisivi, non potendo le stesse circolare né su strada, né tantomeno sulle piste ciclabili».

«Secondo la normativa ad oggi in vigore – sottolinea l’Arch. Di Marcello – per poter circolare su strada come una bicicletta a propulsione muscolare, le e-bike devono montare un motore elettrico con potenza non superiore a 250 W (500 W per le cargo bike); il motore deve entrare in funzione solo se il ciclista spinge sui pedali e deve disattivarsi quando la velocità supera i 25 km/h, oppure quando il ciclista smette di pedalare. Non è consentito montare un acceleratore manuale, che permetta di regolare la potenza del motore elettrico senza pedalare (ad eccezione di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purchè con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h), né avere in dotazione motori elettrici di potenza superiore a 250 W per le bici classiche e 500 W per le cargo bike. Purtroppo, sulle strade italiane circolano mezzi che sono assimilabili agli scooter elettrici, per peso e spesso anche per forma (paragambe, pedane inferiori, bauletto posteriore, sella lunga), che alle biciclette, con la possibilità di agire sul software del motore elettrico per aumentarne la potenza, o già vendute, di solito online, con potenze superiori a quelle consentite. Lo stesso dicasi per i monopattini elettrici che possono circolare, solo sulle strade urbane con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h, se hanno una potenza massima di 500 watt con una velocità raggiungibile di 20 km/h, limitata a 6 km/h nelle aree pedonali».

FIAB TERAMO ricorda che, quando si acquista una e-bike, soprattutto online, bisogna fare attenzione che corrisponda alle caratteristiche previste dalla normativa italiana. «Spesso – evidenzia il presidente Di Francesco – le biciclette che hanno potenze superiori a quelle consentite dalla legge hanno le stesse fattezze delle e-bike con potenze inferiori, ed è presente, nell’annuncio, la dicitura “utilizzabile solo su aree private”, escamotage che tutela il venditore, che di solito ha sede in Paesi esteri dove le normative sono diverse da quella italiana, ma non l’acquirente. Chi vende biciclette non a norma, soprattutto in negozio, rischia comunque di essere denunciato e l’acquirente non può circolare su strada, pena la confisca del mezzo, la multa di oltre 3.000 euro per mancanza del certificato di circolazione, assenza di copertura assicurativa, guida senza patente e senza casco (obbligatorio per i ciclomotori). Inoltre, in caso di incidente, le responsabilità civili e penali potrebbero essere aggravate e l’eventuale assicurazione potrebbe rifiutarsi di rifondere il danno».

L’art. 50, comma 2-ter del Codice della Strada, dispone, infatti, che «Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 (25 km/h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti…».

«Anche ANCMA, l’Associazione Nazionale Cicli Motocicli e Accessori, di Confindustria, ha segnalato il problema al Ministero dei Trasporti – evidenzia Di Marcello – chiedendo che venga arginato questo fenomeno delle EPAC (Electric pedal assisted cycle) illegali, sollecitando interventi concreti in termini di controlli su strada, ma purtroppo le vendite online sono un problema serio, difficile da controllare».

«È quindi inutile – concludono Di Francesco e Di Marcello – promuovere petizioni o richieste per vietare la circolazione di biciclette con le caratteristiche di ciclomotori, in quanto sono già vietate per legge. Servono più controlli, anche verso chi vende, ma, soprattutto, la responsabilità di chi acquista. Raccomandiamo a tutti di controllare le caratteristiche della e-bike che si vuole acquistare e che non vengano manomesse le caratteristiche dei motori elettrici, come si faceva per i ciclomotori negli anni ‘80. Un particolare appello ai genitori: controllate le e-bike dei vostri figli e insegnate loro le norme del codice della strada. La nostra vita e la nostra salute, e quella degli altri, vale molto di più di qualche km/h di velocità”.

FIAB TERAMO ricorda alcune norme per la circolazione in bici e sul monopattino:

Biciclette

Dotazioni obbligatorie per le biciclette:

  • campanello per le segnalazioni acustiche; 
  • luci anteriori bianche o gialle e luci posteriori rosse, per le segnalazioni visive; 
  • catarifrangenti posteriori, sui pedali e laterali; 
    • dispositivo per la frenata; 
  • idonee attrezzature in caso di trasporto dei bambini (seggiolini omologati)

Non sono obbligatori casco e assicurazione per la responsabilità civile 

Regole di comportamento

-i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; 

-quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. 

-ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; 

– è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalla legge, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo;

– i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni (ad esempio nelle aree pedonali, dove, salvo specifico divieto, i ciclisti possono sempre circolare);

-i ciclisti non possono circolare sui marciapiedi, salvo dove specificatamente consentito; 

-non è possibile trasportare altre persone a meno che la bici non sia appositamente costruita e attrezzata, fatta eccezione per i bambini fino a otto anni di età se assicurati con i supporti necessari; 

-i ciclisti non possono trainare altri veicoli o farsi trainare, salvo casi stabiliti; 

-le bici devono transitare sulle piste ciclabili (non è obbligatori transitare sulle ciclopedonali) loro riservate quando esistono; 

-i ciclisti se circolano fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere (o in galleria) hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. 

Monopattini

I conducenti dei monopattini:

– devono avere compiuto 14 anni;

– devono indossare il casco;

– devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h, e di 6 km/h nelle aree pedonali; 

– non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;

– devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani;

– possono segnalare la manovra di svolta con le braccia solo sui mezzi privi di indicatori di direzione;

– devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di notte, a partire da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità;

– devono circolare con monopattini dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (luci e stop) a partire dal 1° gennaio 2024.

Non è obbligatoria assicurazione per la responsabilità civile. 

I monopattini possono circolare:

– sulle strade urbane, ma solo sulle strade che prevedono il limite di velocità di 50 km/h 

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– nelle aree pedonali 

– sui percorsi pedonali e ciclabili

– sulle corsie e sulle piste ciclabili e dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette; 

– di notte, da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, nei casi di scarsa visibilità, possono circolare solo se sono dotati di luce bianca o gialla fissa anteriormente e di luce rossa fissa posteriormente, entrambe accese e ben funzionanti.

I monopattini non possono circolare:

– sulle strade extraurbane e sulle strade urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h;

– sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano;

– contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. 

Sosta e divieti:

– è consentita la sosta negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motoveicoli;

– è vietato sostare sul marciapiede, salvo nei casi in cui rientri nelle aree individuate dai comuni con apposita segnaletica o con coordinate GPS di localizzazione, consultabili pubblicamente nel sito internet del comune.

Requisiti tecnici dei monopattini: 

– assenza di posti a sedere;

– motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

– segnalatore acustico;

– regolatore di velocità;

– la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006

– indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione entro il 1° gennaio 2024;

 – indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote per i monopattini commercializzati in Italia a decorrere dal 1° luglio 2022;

 – le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, indicate nella seguente

FIAB TERAMO evidenzia, comunque, che la maggior parte degli incidenti sono provocate dai mezzi motorizzati, e richiama, quindi, tutti, automobilisti compresi, al rispetto delle regole, del buon senso e della vita umana.

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