L’Aquila. Il Consiglio Regionale nella seduta di ieri ha approvato la legge che finanzia il fondo di provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati. Come richiesto dal Consigliere Vicepresidente Giovanni D’Amico (PD), primo firmatario dell’emendamento, il fondo sara’ alimentato con le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti. “Un risultato importantissimo – dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale Giovanni D’Amico – perché la Regione Abruzzo mancava di tutele ai malati oncologici e trapiantati , tutele riconosciute in altre regioni d’Italia. Il governo Monti aveva impugnato la precedente norma e la Giunta Chiodi non si era neppure opposta presso la Corte Costituzionale, la quale, sposando la tesi del Governo aveva incomprensibilmente configurato il rimborso delle spese, finanziate con risorse regionali, come una prestazione sanitaria aggiuntiva. Il testo della legge approvata ieri, conforme a quello di altre Regioni, non dovrebbe trovare l’opposizione del Governo e comunque è importata perché la Giunta regionale possa costituirsi a tutela dei malati oncologici e trapiantati”. La legge approvata riconosce ai cittadini residenti nei Comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche e ai soggetti trapiantati, il diritto: al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza; al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura nel periodo previsto per le prestazioni, purchè adeguatamente documentate; al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purchè la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario e adeguatamente documentata; al rimborso all’eventuale accompagnatore fino al 70% della spesa per il periodo di cura necessario al paziente.