L’Aquila. Durante l’emergenza epidemiologica Covid-19 lo Stato ha disciplinato, a favore delle imprese in difficoltà, varie agevolazioni tra le quali i contributi a fondo perduto e i finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale c.d. Fondo di Garanzia.
Nell’ambito della più ampia attività svolta a tutela della spesa pubblica, la Guardia di Finanza di Sulmona ha proceduto, tra l’altro, a verificare la correttezza dei dati autocertificati per la fruizione dei benefici previsti e disciplinati dal D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e dal DL. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Le attività ispettive poste in essere dai finanzieri di Sulmona, hanno consentito di accertare che un’impresa,
evasore totale, ha indebitamente percepito incentivi statali connessi alle difficoltà economiche innescate dal
Covid-19, ottenendo un finanziamento bancario assistito da garanzia per complessivi 30.000 euro, servendosi di
una dichiarazione dei redditi falsa e di autocertificazioni non veritiere nei parametri dimensionali, patrimoniali e
reputazionali richiesti dal Decreto Liquidità. Tale condotta, inducendo in errore l’ente erogatore, determinava
l’indebita concessione del finanziamento da parte dell’Istituto di Credito che, al termine dell’attività ispettiva,
deliberava la revoca del beneficio indebitamente goduto. Il titolare veniva deferito all’A.G. per i reati di falsità in
atto pubblico e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Sempre nell’ambito dell’attività svolta a tutela della spesa pubblica, veniva individuato un altro soggetto
economico che, dichiarando falsamente un fatturato triplicato rispetto a quello realmente conseguito e
manifestando, dunque, una considerevole differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 e il fatturato del mese
di aprile 2020, annualità segnata dall’emergenza Covid, indebitamente beneficiava di un contributo a fondo
perduto per euro 7.000. Anche in questo caso, il titolare veniva segnalato all’A.G. per il reato di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p.
L’attività descritta si prefigge lo scopo di tutelare le imprese che hanno subito danni a causa del lockdown
imposto dall’emergenza epidemiologica e di contrastare le condotte finalizzate a richiedere e percepire
indebitamente risorse pubbliche destinate allo sviluppo e al sostegno del tessuto economico lecito