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Procedimento penale e garantismo: approvato l’emendamento D’Alfonso (Pd)

Luca Marrone di Luca Marrone
11 Agosto 2022
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Venerdì 12 agosto, alle ore 11.30, nei locali dell’Officina di via dei Marruccini, a Pescara, il senatore Luciano D’Alfonso presenterà ai giornalisti l’innovazione garantista a sua firma – che rientra nella più ampia riforma della giustizia penale in corso di approvazione finale da parte del Governo – e  che riforma  l’attività di documentazione svolta dalla polizia giudiziaria tramite le s.i.t.: le sommarie informazioni che le persone informate sui fatti, ai sensi dell’art.351 del c.p.p., sono tenute a rendere senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere e senza la garanzia della presenza del loro avvocato, non essendo iscritte (o non ancora) nel registro degli indagati.

Finora la possibilità di registrazione audiovisiva era sempre garantita solo per l’indagato e per la persona in stato di detenzione a qualunque titolo. “Ma non per tutte le altre persone, non indagate, ma comunque coinvolte nel procedimento penale – spiega D’Alfonso –  Come ad esempio le persone offese dal reato o tutti coloro che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”. Delle loro dichiarazioni restava finora solo documentazione verbalizzata per iscritto, tranne che nei casi assai specifici della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità e nei casi di “assoluta indispensabilità” a totale discrezione degli inquirenti.

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Era stato il senatore D’Alfonso – con il progetto di legge n.1709 del 20/2/2020 – a prevedere che divenisse regola la facoltà per le persone sentite a s.i.t. di chiedere e ottenere la registrazione delle proprie dichiarazioni.

Nei mesi successivi, la proposta è stata riconosciuta valevole e inserita con un emendamento nel più ampio schema del Decreto Legislativo, approvato lo scorso 4 agosto dal Governo,  in attuazione della Legge  delega n.134 del 20/9/2021, che riforma l’intera giustizia penale.

All’articolo 351  dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità, di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia la richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica”. La stessa disposizione viene introdotta all’art. 357 c.p.p. che disciplina la documentazione dell’attività di p.g. e all’art. 362 c.p.p.  nel caso delle sommarie informazioni assunte dal P.M.

“Da molti anni riflettevo su un rimedio possibile ed efficace che garantisse pienamente il cittadino le cui dichiarazioni vengono assunte nell’ambito delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria – sottolinea D’Alfonso – In tali fasi, non c’è avvocato che possa tutelare la dignità del cittadino che rischia di essere sottoposto a pressioni improprie, ad un interrogatorio acquisito agli atti attraverso il filtro spesso deformante e inevitabilmente parziale delle tradizionali forme di verbalizzazione e documentazione. La registrazione fonografica  – continua il senatore  – costituisce uno strumento di garanzia atto a prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazioni che nuocciono, oltre che  alla integrità psico-fisica della persona sentita a s.i.t.,  alla stessa genuinità delle risposte e rischiano di riverberarsi anche sulla posizione di altre persone, indagati o potenziali indagati. Se l’avvio di un procedimento penale si  fonda su una s.i.t esposta a errori o ad abusi, i danni per l’intero procedimento potrebbero essere gravissimi e irreparabili. Il mio pensiero corre sempre a Valterio Cirillo!” (l’architetto pescarese e consigliere comunale che, nel ’93, sottoposto ad interrogatorio e risultato innocente che, pochi mesi dopo, si tolse la vita, nds).

La novità illustrata dal senatore D’Alfonso rientrerà, dunque, nella riforma dell’intera giustizia penale “per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” in linea con il  raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Un primo gruppo di interventi mira a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento, o all’udienza, avendo sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo.

Ora lo schema di decreto legislativo della riforma sarà inviato alle Commissioni parlamentari per i pareri di competenza, obbligatori ma non vincolanti. Poi il voto finale in Consiglio dei Ministri e la successiva trasmissione al Capo dello Stato al quale spetterà l’emanazione del decreto.

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