Teramo. Brutte notizie per il Teramo Calcio. Il Tar del Lazio ha infatti respinto il
ricorso presentato dal Teramo contro l’esclusione dal prossimo campionato di serie C. A questo punto, la strada
per il professionismo pare definitivamente chiusa. Peraltro venerdì alle 12 ci sarà il sorteggio dei calendari di
Lega Pro senza il Diavolo. Si attende a breve che il primo cittadino di Teramo Gianguido D’Alberto dia il via al
bando per le manifestazioni d’interesse per provare ad assicurare al Teramo un futuro in Serie D. Se così non
fosse il calcio biancorosso ripartirebbe dai campionato dilettantistico. Le prossime ore serviranno per capire
cosa accadrà.
Il Tar del Lazio, nell’ordinanza con la quale ha respinto le richieste con le quali la
S.S. Teramo Calcio contestava la sua esclusione dal prossimo campionato di calcio di Serie C, ha considerato
non fondati i profili di censura attinenti al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria. E tutto
ciò in quanto: “in punto di fatto non è controversa la circostanza del mancato integrale ripianamento secondo
una delle modalità previste dal Manuale delle Licenze; le previsioni relative all’indicatore di liquidità, sono
pienamente vigenti, atteso che gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n.
45/2022 sono circoscritti al Manuale delle Licenze della Serie A, e che comunque dette previsioni non sono
state ritualmente e tempestivamente impugnate, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, innanzi ai competenti
organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”. In più, secondo i giudici “nel caso di specie gli elementi fattuali
addotti dalla parte ricorrente non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore
rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza
della società e come tali non estranee alla medesima, dall’altro, in ultima analisi, non comportavano
l’impossibilità assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del Manuale delle Licenze”.
Ugualmente infondati sono stati ritenuti “i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione
delle relazioni della società di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti
da forza maggiore, sia perché si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non
sostituibile – anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura – con diversi mezzi probatori”.
Tutte ragioni, queste, che secondo il Tar “sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare,
a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di
carattere tributario che sono oggetto di separata censura”. Nessun accoglimento infine per “la pretesa, avanzata
in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D, per carenza di attualità
dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura” nonché è stato
ritenuto non sussistente “l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori, non
essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento