In arrivo novità per gli automobilisti che commettono più volte la medesima infrazione. In caso di reiterata violazione senza contestazione immediata, a chi guida verrà contestata una sola infrazione perché nell’illecito amministrativo, oggetto della prima notifica, finiranno ricomprese anche quelle accertate nei 90 giorni antecedenti e non ancora notificate. Lo stabilisce un emendamento appena approvato dal Senato in sede di conversione del decreto legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, che apporta modifiche ad alcune norme del Codice della strada e che, all’inizio della prossima settimana, dovrebbe approdare all’esame finale della Camera.
Secondo il correttivo approvato a Palazzo Madama, quindi, la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge verrà considerata come un’unica infrazione. In tali casi, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notifica relative a ciascuna violazione, qualora ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.
La norma chiarisce che il pagamento della somma all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notifica o la contestazione immediata, con contestuale corresponsione delle spese di accertamento e notifica per la violazione accertata, costituisce presupposto per l’istanza di archiviazione. La quale deve essere presentata dall’interessato all’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita, entro 120 giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.
Il correttivo apportato dal Senato stabilisce inoltre che, in caso di violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero, quando non sia possibile, per oggettive difficoltà, procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente, del proprietario o di altro obbligato in solido, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei cinque anni successivi nei confronti di chi era alla guida del veicolo. Un provvedimento del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministero dell’Interno, provvederà a determinare le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse.