Rocca di Mezzo. Divieto di accensione di fuochi d’artificio e pirotecnici e dell’accensione di fuochi di ogni genere a Rocca di Mezzo fino al 30 settembre. E’quanto prevede l’ordinanza a firma del sindaco di Rocca di Mezzo Mauro Di Ciccio.
“Considerato che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell’aria e la qualità delle acque”, riporta l’ordinanza,”
constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, stanno provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità”, è disposto il divieto “sul territorio comunale urbano ed extraurbano, fino al 30 settembre 2021, di: accensione di fuochi con qualsiasi finalità, fatta eccezione qualora avvengano su appositi bracieri o barbecue delle aree e cortili privati di pertinenza di fabbricati, nonché nelle aree attrezzate distribuite nel territorio comunale [(i) località “Scomunica” Frazione di Terranera (ii) Strada Provinciale 11 per Secinaro (iii) Via Di Pezza traversa direzione Rovere (iv) Via Di Pezza “costa della Calata”] ed adottando le necessarie cautele (ripulitura preventiva da foglie secche, erbacce e qualsiasi materiale facilmente infiammabile)”.
È vietato inoltre “l’uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville; esercizio di attività pirotecniche e l’accensione di fuochi d’artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati; getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio; l’estensione del divieto del divieto su tutto il territorio comunale, urbano ed extraurbano, di bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo. L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25 ad Euro 500”.

