L’Aquila. “I cinque euro ipotizzati sono una somma assolutamente troppo bassa e, soprattutto, trattandosi di un processo su base volontaria, non abbiamo nessuna certezza su quanti e quali
operatori accetteranno”. Lo afferma, a proposito del protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micro-pagamenti digitali, il deputato Andrea Colletti (M5S), che nei giorni scorsi ha presentato una proposta di legge riguardante proprio la riduzione delle commissioni interbancarie e l’eliminazione delle stesse per transazioni al di sotto dei 20 euro.
Nella proposta di legge si propone di “ridurre i costi delle transazioni effettuate con carte di pagamento” per tutelare da un lato gli operatori che offrono tale servizio dall’altro i consumatori e per garantire maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza dell’offerta, eliminando quelle per importi al di sotto dei 20 euro. Il tutto, con l’obiettivo finale di contribuire a diffondere i pagamenti con moneta elettronica, anche per importi limitati, considerando che con il progressivo e inevitabile aumento dei pagamenti digitali non ha senso che le commissioni restino così alte”. Una proposta il cui valore e le cui finalità, nonostante le nuove ipotesi, secondo il deputato “non cambiano”. Colletti parla di un “piano di necessaria modernizzazione del Paese già in atto a livello di riforme legislative e coinvolgendo i cittadini e gli operatori attraverso strumenti incentivanti”.
Oltre all’eliminazione delle commissioni per pagamenti inferiori a 20 euro, la proposta di legge prevede “una commissione interbancaria non superiore allo 0,2 per cento del valore dell’operazione per operazioni di valore compreso tra 20 e 100 euro, non superiore allo 0,15% per operazioni tra 100,1 e 500 euro, non superiore allo 0,10% per operazioni tra 500,1 e 1.000 euro e non superiore allo 0,08 per operazioni superiori a 1.000 euro”. La proposta di legge si sofferma anche sul limite oltre il quale i tassi di interesse sono usurari. In tal senso Colletti propone di sostituire il comma 4, articolo due, legge 7 marzo 1996 n.108 con quello contenuto nella sua proposta di legge: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali stabilito dalla Banca centrale europea aumentato: di 7 punti percentuali, qualora il debitore presti garanzie reali; di 10 punti percentuali, qualora il debitore presti solo garanzie personali”.

