Pescara. Nell’ambito delle misure previste dall’articolo 105 del cosiddetto “Decreto Rilancio”, il Comune di Pescara ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi per le attività svolte presso i centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio e agosto 2020.
Le domande, che devono pervenire al protocollo dell’ente entro le 17 del 23 giugno, pena esclusione, possono essere presentate solo da chi è in possesso di determinati requisiti: in particolare, avere in famiglia la presenza di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni e di non essere percettore del “bonus baby-sitter” erogato dall’Inps. Il contributo mensile per ciascun bambino o adolescente ammesso è fissato in un importo minimo pari a 150 euro, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di certificazione legge 104/90 comma 3 (gravità).
Il Comune ha già attivato una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione degli elenchi (long-list) dei soggetti giuridici disponibili alla realizzazione di centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio e agosto 2020.
Le attività offerte dai “centri estivi” sono suddivise in due tipologie di interventi:
- attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive;
- attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali.
Per fronteggiare l’eventualità che pervenga al Comune un numero di domande superiore alla ricettività prevista, laddove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le domande espresse, anche per motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà conto dei seguenti criteri, con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 40: A Disabilità del minore, B Situazione lavorativa dei genitori, C Valore Isee ordinario 2020, D Reddito lordo familiare conseguito nell’anno 2019. Nei casi di divorzio, separazione con omologa e in cui vi è un decreto dell’autorità giudiziaria, il reddito è riferito al genitore nel cui stato di famiglia è presente il minore.