L’Aquila. “Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto in linea sia con il dettato normativo, che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020”. Lo comunica l’Inps in una nota stampa.
“Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020” continua l’Inps. “In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi” conclude l’Inps.



