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Emergenza Covid-19, a Giulianova arrivano misure più restrittive: vietate le attività motorie e all’aperto

Giulia Antenucci di Giulia Antenucci
20 Marzo 2020
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Teramo. A Giulianova arrivano misure più restrittive per limitare ulteriormente il diffondersi da Coronavirus. Il sindaco della città, Jwan Costantini, ha appena firmato l’ordinanza 53 del 20 marzo 2020, con la quale dispone ulteriori misure restringenti per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19.

“Un atto ritenuto assolutamente necessario ed urgente, vista l’inosservanza delle misure già stabilite dai Dpcm da parte di alcuni soggetti”, dichiara il sindaco Jwan Costantini, “che vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio, rendendo quindi necessaria l’assunzione di iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il divieto di spostamenti all’interno del territorio”.

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Con tale ordinanza il primo cittadino dispone nuove regole fino al 3 aprile 2020.  Nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto. A garanzia dell’equilibrio psico-fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri.
È possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri.

In tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali.

Ai tabaccai ordina di svolgere all’interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini,
sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all’interno degli esercizi ( a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all’interno dei locali, di bloccare le slot machines e di disattivare i monitor e i televisori.

A eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie ,fino al 3aprile 2020 lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato1, del dpcm dell’ 11 marzo 2020, è consentito, fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le 7 e le 21.
I titolari e/o gestori delle attività di cui al punto, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All’interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi Dpi.

La cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora se si utilizza l’auto, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi, a una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi, nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora.

La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

La violazione delle suddette disposizioni sarà punita con sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma da 25 a 500, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

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