L’Aquila. “Auspico che il legislatore regionale, a distanza di oltre 20 anni dalla Istituzione della Difesa Civica nell’ambito di un intervento generale non più procrastinabile, ridefinisca compiti, poteri e attribuzioni del Difensore civico quale nuova figura di garanzia, dotata di poteri concreti, a cui affidare anche le nuove attribuzioni di garante della salute derivanti dall’art. 2 della legge n. 24/2017”. A sottolinearlo è il Difensore Civico regionale, l’avvocato Fabrizio Di Carlo, che ha parlato oggi in merito alla tutela del cittadino in ambito socio sanitario, ponendo in risalto come attualmente l’ordinamento giuridico italiano, oltre a tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini, prevede diversi strumenti finalizzati alla tutela di persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.
“Si tratta di fragilità che possono avere cause e motivazioni diverse (di salute, economiche o sociali)” spiega Di Carlo “ma che la generalità delle Regioni, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali o di specifici Enti a ciò deputati, pur nella diversità della scelta degli strumenti attuativi e delle risorse dedicate, cercano di tutelare. Ciononostante, proprio perché si tratta di servizi, benefici, provvidenze economiche che impattano sulla sfera personale dell’individuo, sono numerosi i cittadini che si rivolgono al Difensore Civico per segnalare disfunzioni e rivendicare la tutela dei propri diritti. Le questioni segnalate in ambito socio sanitario sono le più disparate e vanno dalla responsabilità professionale alle inadempienze del pediatra di libera scelta, dalla gestione delle liste di attesa alla certificazione per l’indennità di accompagnamento e a quella per il rinnovo della patente. A queste si aggiungono i reclami che investono più propriamente la sfera relazionale con il medico, con il personale sanitario e con quello amministrativo”.
Oggi il Difensore Civico interviene nei limiti delle competenze attualmente attribuite dalla legge istitutiva, senza alcun potere ispettivo e/o sanzionatorio e senza alcuna possibilità di entrare nel merito di questioni che investono la professionalità del medico. “Infatti” precisa Di Carlo “nella maggior parte dei casi, le segnalazioni fondano su concreti presupposti: le disfunzioni segnalate sono frutto di superficialità, di errate valutazioni, di approccio culturale, di errori materiali (che ben possono capitare) ma accade a volte e tutto ciò è grave, che ‘il caso’ per il mancato ascolto del paziente. E’ questo il caso di un disabile ingiustamente escluso da un beneficio economico in quanto collocato in una graduatoria relativa ad una disabilità più grave (Intensità assistenziale molto alta) di quella di reale appartenenza (Intensità assistenziale alta)”. In questo caso l’intervento del Difensore Civico ha consentito la ricollocazione nella graduatoria corretta.
In ogni caso, il raggio di azione della difesa civica rimane compresso nei vincoli della attuale legislazione, senza possibilità alcuna di interventi diversi.