L’Aquila. Nei giorni scorsi circa 800.000 contribuenti, con molto stupore, si sono visti recapitare dalla Regione Abruzzo atti di accertamento per l’asserito omesso versamento della tassa automobilistica relativa al periodo di imposta “anno 2009” il cui termine di pagamento “scadeva” durante il periodo di sospensione disposto a seguito degli eventi sismici che hanno colpito nell’aprile 2009 i comuni della provincia dell’Aquila.
La Regione “giustifica” il proprio operato, in virtù del fatto che, a seguito dei vari interventi normativi,“i pagamenti delle “tasse” i cui termini scadevano nel periodo 6 aprile 2009 – 30 novembre 2009 sono stati sospesi”, con conseguente postergazione dei termini di prescrizione sino al mese di maggio 2015.
…“Gentile contribuente, come noto con D.M. 974/2009 è stata disciplinata la sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche a seguito del sisma del 6/4/2009. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16/3/2010, è stata disposta la ripresa dei pagamenti a decorrere dal 30 giugno 2010, anche ratealmente, fino ad un massimo di n. 60 rate. Dalle verifiche effettuate sull’archivio regionale delle tasse automobilistiche, alla suddetta scadenza – maggio 2015 – non risultano effettuati pagamenti né a rate né per intero della tassa dovuta. In considerazione del termine prescrizionale previsto per legge per il recupero delle tasse non corrisposte, si è proceduto come segue (…)”.
Ma l’avvocato Roberto Di Salvatore ci tiene a far sapere ai contribuenti che “da una disamina del contenuto degli atti di accertamento inviati dalla Regione Abruzzo ai contribuenti residenti nella Provincia dell’Aquila, balza all’evidenza come la stessa Regione stia “tentando” di far ripartire il conteggio per la “prescrizione” dal maggio 2015, alla scadenza della 60^ rata e non dal giorno in cui la ripetuta Regione ha maturato il diritto a riscuotere il tributo (giugno 2010), come imposto dal codice di rito e ciò nonostante sia la stessa Agenzia delle Entrate a confermare che il diritto della Regione Abruzzo a richiedere il pagamento dei tributi di cui alla sospensione risulta maturato in data 30.06.2010 (cfr Circolare n. 44/E del 13.08.2010, “riguardante la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei tributi”, a mezzo della quale sono stati formalizzati, d’intesa con la Regione Abruzzo, i termini e le modalità anche per il pagamento della tasse automobilistiche, fornendo altresì chiarimenti in ordine alla ripresa degli adempimenti da parte dei contribuenti residenti nella Provincia dell’Aquila). Ed infatti, da una attenta lettura della suddetta Circolare, si evince per tabulas che la Regione Abruzzo doveva richiedere il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo di imposta in questione già dal mese giugno 2010, a nulla valendo quindi “la scadenza maggio 2015” indicata negli atti di accertamento (scadenza che naturalmente fa riferimento alla sola eventuale richiesta di rateizzazione massima).
In buona sostanza, alla luce di quanto sopra, si può agevolmente affermare che il pagamento della tassa automobilistica “anno 2009”, il cui termine di pagamento, come detto scadeva del periodo di sospensione, non è dovuto, posto che il diritto di azionare il credito vantato dalla Regione Abruzzo (giugno 2010 e non maggio 2015) risulta manifestamente prescritto per il decorrere del termine triennale di cui all’art. 5 del D.L. 953/82: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; successivamente lo stesso articolo recita: “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In estrema sintesi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. A questo punto, riteniamo opportuno ricordare dapprima a noi stessi che la prescrizione è una causa di estinzione del diritto determinata dall’inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo determinato dalla legge. La ragione per cui l’ordinamento giuridico fa discendere dall’inerzia del titolare del diritto protratta per un determinato periodo di tempo l’estinzione del diritto è prevalentemente individuata nella certezza dei rapporti giuridici posto che il mancato esercizio del diritto stesso per un lungo periodo di tempo potrebbe determinare nella generalità delle persone la convinzione che lo stesso non esista o che sia stato abbandonato. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere legalmente fatto valere. Le norme in materia di prescrizione sono inderogabili restando, pertanto, nullo ogni eventuale accordo tra le parti volto a modificarne la disciplina.
Il decorso del termine di prescrizione può essere interrotto da parte del titolare dello stesso mediante atti idonei a tal fine; nel nostro caso, la Regione Abruzzo ha fatto ampiamente decorrere il tempo di tre anni sancito dalla legge, a nulla valendo il successivo atto, notificato ben oltre il suddetto termine; ed infatti, solo con l’interruzione entro i termini di legge (tre anni nel caso di specie) la Regione Abruzzo avrebbe potuto interrompere il termine prescrizionale facendo si che iniziasse a decorrere un nuovo periodo di prescrizione senza tener conto, ai fini del computo, di quello precedente.
Quindi, sempre secondo l’avvocato Di Salvatore, considerato che le tasse automobilistiche in questione si riferiscono all’anno 2009, se ne deduce necessariamente l’illegittimità delle pretese avanzate dalla Regione Abruzzo. Ne consegue quindi che il diritto di azionare il credito vantato dalla Regione Abruzzo risulta ormai irrimediabilmente prescritto per il decorrere del termine di cui all’art. 5 del D.l. 953/82.
A comprova della fondatezza delle questioni che precedono, pensiamo di fare cosa utile riportare alcune decisioni emanate in tema di bollo auto; tra le tante, ulteriormente segnaliamo: – Cassazione Civile, n. 20425/2017, n. 20503/2017, n. 593/2017, n. 27390/2017, n. 930/2018, n. 1997/2018 e 13819/2018: in tali provvedimenti la Suprema Corte consolida il principio secondo il quale il bollo si prescrive dopo 3 anni e non dopo 10 anni, come precedentemente sosteneva una parte della giurisprudenza. Tecnicamente la Cassazione ha esteso alla tassa di circolazione la pronuncia delle SS.UU. (sent. n. 23397/2016), la stessa che escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali. In altri termini va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo 3 anni: questi sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento della tassa automobilistica faceva riferimento. In pratica per bolli relativi all’anno 2015 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2018: cartelle esattoriali recapitate successivamente a questa data sono quindi fuori legge.
In buona sostanza, i Giudici di Legittimità affermano che qualora l’Ente abbia fatto decorrere il termine prescrizionale previsto dalla legge, tutti i provvedimenti che invierà successivamente, dovranno essere considerati illegittimi. – CTR Palermo sentenza n. 3905 del 7-11-2016. <…Il termine di prescrizione relativo alla tassa di circolazione automobilistica è fissato in tre anni – terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento- ex art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. Tale termine deve intendersi maturato se si ha riguardo al tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi di accertamento riguardanti l’annualità 2006 (5/9/2008 e 29/9/2008) e quella di notificazione della cartella (5/3/2012)…>. – CTR Puglia sentenza n. 438 del 23-02-2016. <Non può trovare accoglimento l’eccezione formulata dall’appellante Regione Puglia secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decennale e non triennale attesa la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione dell’atto di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Infatti, in tema di prescrizione della pretesa tributaria divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’atto di accertamento presupposto, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il termine prescrizionale decennale, a mente dell’art. 2953 codice civile, è applicabile soltanto nel caso in cui la pretesa derivi da una sentenza passata in giudicato mentre nel caso in cui la pretesa derivi da un atto amministrativo non opposto, si applica il termine prescrizionale previsto per il tributo richiesto.
Nella fattispecie , il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 del Decreto Legge n. 953 del 1982 come modificato dall’art. 3 del Decreto Legge n. 2 del 1986 convertito nella Legge n. 60 del 1986 >. – CTR Lazio sentenza n. 6285 del 20-10-2016. <In ordine alla prescrizione del credito, il Collegio osserva che la notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario debba avvenire entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, in linea con quanto previsto dal dettato normativo disciplinante tale materia. In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall’articolo 163, primo comma, della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale. In tal senso dispone pure, con specifico riferimento alle tasse automobilistiche,l’articolo 5, comma 51, del D.L. n. 597 del 1985, così come modificato dall’art.3 del D.L. n. 2 del 1986 convertito nella L. n. 60 del 1986, per il quale: “L’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’ iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registi e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento>. – CTP Campobasso sentenza n. 726 del 17-10-2016. <…Va osservato che il termine di prescrizione per il “bollo auto”, ovvero l’accertamento del mancato pagamento della tassa, è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.
E’ pur vero che le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere divergenti posizioni sulla questione inerente i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione, nelle rispettive sfere giuridiche del notificante e del destinatario, hanno affermato, con la sentenza 9 dicembre 2015, n.24822, il principio della scissione soggettiva della notificazione, che trova “la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità”. Tuttavia siffatto principio, derivante dalla sent. 477/2002 della Corte Costituzionale, deve essere circoscritto agli atti processuali (ad es., la citazione), con sicura esclusione, dunque, degli atti recettizi, cui, invece, appartiene l’atto di che trattasi. In effetti sono proprio le SS.UU. a statuire nella sentenza appena richiamata, che: “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione é interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”. Ma, nel caso che ne occupa, siamo in presenza, non di un atto processuale, bensì di un atto impositivo di natura sostanziale e, come tale, recettizio, sicché, per esso, non può valere alcuna scissione del termine di notificazione. Ne deriva che, ai fini della prescrizione, l’unico termine da considerare é quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario. A questo punto, non si può fare a meno di stigmatizzare che la ritardata attività di riscossione posta in essere della Regione, nonostante i tre lunghi anni a sua disposizione (più la frazione di quello del non effettuato pagamento), consente al contribuente inadempiente di sottrarsi all’obbligo del versamento di un tributo, altrimenti dovuto e regolarmente assolto dalla maggioranza degli utenti. In considerazione di tutto quanto sopra, il Collegio giudicante accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato…>.”