L’Aquila. Strada Parchi Spa, la concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A25 e A25, non ritiene necessario chiudere le due arterie per motivi di sicurezza ribadendo che ci sono le condizioni per la percorribilità, pur sottolineando l’urgenza di cominciare i lavori di messa in sicurezza sismica dei viadotti con lo sblocco, chiesto con una diffida al ministero per le infrastrutture e Trasporti, dei circa 192 milioni di euro inseriti nel decreto Genova.
Ma chi e come può decidere la chiusura? Stando a quanto stabilisce il codice della Strada emerge che il ministro può dare direttive al prefetto qualora ritenesse che le autostrade siano da chiudere.
La stessa responsabilità è anche del concessionario ma, in questo caso, anche alla luce del continuo monitoraggio, non si ritiene che sia necessario questa misura. Sulle due arterie – si fa presente – sono già in vigore limitazioni di traffico, in particolare sui viadotti.
“Il prefetto – prevede il comma 1 dell’articolo 6 del codice della Strada che norma sulla Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati – per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del ministro dei Lavori Pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.
Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe”. Stesso concetto viene ribadito nell’articolo 120 della Costituzione sui poteri sostitutivi per la regolamentazione della circolazione stradale.